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: Nozioni : IL DANNO NON PATRIMONIALE : Diritto Sportivo

Pubblicato da
: Dott.ssa Mariangela Calciano
Data ; 21 / 05 / 2010


IL DANNO NON PATRIMONIALE NEL DIRITTO DELLO SPORT:


Nel corso del 2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state
chiamate a mettere ordine nel sistema composito, complesso ed
articolato del danno non patrimoniale che, complici gli apporti della
dottrina, della giurisprudenza e del legislatore tra loro spesso non
coordinati, aveva finito per rappresentare una coacervo di principi
di difficile dominio .
Le Sezioni Unite, intervenute con quattro sentenze gemelle
negano la sussistenza dell’autonoma categoria del danno esistenziale.
Orbene, per quanto neghino l’autonoma esistenza della categoria del
danno esistenziale le Sezioni Unite permettono comunque all’interprete
di tenere in vita detto danno sia in riferimento all’illecito contrattuale,
sia in riferimento all’illecito extracontrattuale purché di danno esistenziale
si faccia uso esclusivamente a fini descrittivi, unitamente al danno biologico
e a quello morale, dell’unica categoria di danno non patrimoniale che si
affianca all’altra categoria di danno, ovvero al danno patrimoniale.
In altre parole vuol dirsi che per quanto la giurisprudenza, nelle sue più
recenti decisioni, abbia oramai chiarito che il danno non patrimoniale
costituisce una categoria unitaria, che trova il proprio fondamento
normativo nell’art. 2059 c.c. - secondo cui, per tale figura di danno,
può essere disposto il risarcimento “solo nei casi determinati dalla
legge” – si può comunque continuare ad utilizzare le espressioni “danno
morale”, “danno esistenziale” e “danno biologico”, pur se a fini puramente
descrittivi, onde pervenire ad una corretta determinazione dell’entità
del risarcimento riconoscibile al danneggiato. In questa sede possiamo
limitarci ad osservare che il citato art. 2059 c.c. non configura
un’autonoma fattispecie di illecito, contrapposta a quella generale
individuata dall’art. 2043 c.c., ma consente solo che, in determinati
casi, sia dato risarcimento anche al danno non patrimoniale.
Ciò sempre che ricorrano tutti gli elementi richiamati dal citato art.
2043 c.c., e che quindi sussista: - una condotta riferibile al danneggiante;
un evento di danno (danno evento) connotato da ingiustizia (determinata
quest’ultima da una lesione, non giustificata, di un interesse meritevole di
tutela); - un nesso di causalità fra condotta ed evento; - un danno
conseguente all’evento (danno-conseguenza). Il danno-conseguenza,
come abbiamo già detto, può essere di natura patrimoniale o non
patrimoniale, a seconda che l’interesse leso sia, o meno, suscettibile
di valutazione economica: ed è proprio il ricorrere di quest’ultima
evenienza (la non commisurabilità del danno in termini economici)
che determina l’applicazione dell’art. 2059 c.c..
La peculiarità del danno non patrimoniale sta dunque unicamente nel
fatto che la sua risarcibilità non dipende esclusivamente dal ricorrere
degli elementi di cui all’art. 2043 c.c., essendo necessario che la lesione
sia perpetrata mediante il realizzarsi di una fattispecie riconducibile ad
una delle ipotesi predeterminate dalla legge.
L’illecito che dà luogo a danno non patrimoniale risarcibile è dunque
connotato dalla tipicità, a differenza dell’illecito che provoca danni
patrimoniali, che è invece sempre risarcibile, ed è quindi atipico.
Il legislatore ha introdotto nell’ordinamento diverse norme che
individuano fattispecie tipiche di risarcibilità del danno non patrimoniale:
la più importante è l’art. 185 c.p., dettato per le ipotesi di danno
cagionato da reato . Accanto alle ipotesi predefinite dalla legge, la
giurisprudenza ne ha individuata un’altra di carattere generale
riguardante i casi in cui la lesione abbia ad oggetto un diritto inviolabile
della persona, presidiato da norme di rango costituzionale
(ingiustizia costituzionalmente qualificata). Nell’ipotesi di lesioni
di tal genere, la risarcibilità dei danni non patrimoniali è ammessa
anche ove non vi sia una espressa statuizione in tal senso da parte del
legislatore, atteso che, da un lato, tale misura costituisce uno
strumento minimo di tutela che un ordinamento democratico non
può non apprestare per la difesa dei diritti fondamentali della persona
e che, da altro lato, le norme costituzionali, nel riconoscere tali diritti,
esigono (anche se implicitamente) siffatta risarcibilità, e costituiscono
dunque un valido punto di approdo per il rinvio alla legge operato
dall’art. 2059 c.c. (2). Si parla comunemente in tal caso di danno
esistenziale il quale, come detto, non ha una sua autonomia
concettuale, ma è un elemento da considerare, ove ricorra il
presupposto della sua "serietà", nell’ambito del danno non
patrimoniale: esso si identifica quindi in ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore (come avviene per il danno morale),
ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del
soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e
realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (3).
La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che, in questo specifico
caso, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.,
impone che il danno non patrimoniale debba essere risarcito anche
nell’ambito della responsabilità contrattuale, nonostante, come noto,
tale norma sia stata dettata in tema di responsabilità aquiliana.

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