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: Nozioni : IL DANNO NON PATRIMONIALE : Diritto Sportivo

Pubblicato da
: Dott.ssa Mariangela Calciano
Data ; 21 / 05 / 2010


IL DANNO NON PATRIMONIALE NEL DIRITTO DELLO SPORT:

[ Inizia a Pagina 1 ]

La ragione di questa estensione applicativa risiede proprio nella natura
degli interessi tutelati i quali, data la loro rilevanza costituzionale e la
loro pertinenza ad aspetti legati alla personalità, non possono ricevere
una minore tutela solo perché l’illecito che li colpisce si configura di
tipo contrattuale; senza contare che la rilevanza, in ambito contrattuale,
degli interessi non patrimoniali, viene espressamente riconosciuta
dall’art. 1174 c.c. per il quale, come noto, la prestazione che forma
oggetto dell’obbligazione deve corrispondere ad un interesse, anche
non patrimoniale, del creditore.
La definizione di danno esistenziale abbraccia anche il pregiudizio
alla vita di relazione, dovuto alla compromissione, conseguente
all’illecito, delle relazioni intersoggettive del danneggiato la quale,
se dimostrata in giudizio, deve dunque essere presa in
considerazione ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento.
Va tuttavia osservato che la giurisprudenza ormai consolidata, ritiene
che, per evitare duplicazioni risarcitorie, il danno alla vita di relazione,
se a sua volta provocato da lesioni all’integrità psico-fisica, deve essere ricompreso nel danno biologico (1). Questa conclusione, per quanto
non del tutto esente da critica, è avvalorata dall’art. 139, comma 2,
del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (recante il Codice delle
assicurazioni private) che, nel definire il danno biologico come
lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale, ne sottolinea,
sotto l’aspetto funzionale, l’incidenza negativa “…sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di produrre reddito”.
Il danno morale si distingue dal danno esistenziale e si identifica
con il patema d’animo, la sofferenza interna, che il danneggiato
subisce a causa dell’illecito. Tale tipologia di danno, secondo la
giurisprudenza, è risarcibile solo allorché l’illecito sia ascrivibile ad
una ipotesi di reato. Invero, mentre per la fattispecie di cui all’art.
185 c.p., il legislatore non opera alcuna selezione degli interessi non
patrimoniali risarcibili (con la conseguenza che il danno non
patrimoniale, in caso di condotta integrante reato, può essere risarcito
nella sua massima espansione), per quanto riguarda le ipotesi di
lesione dei diritti fondamentali della persona (e quindi di danno
esistenziale), la risarcibilità, proprio perché funzionale alla tutela di
interessi particolarmente sensibili e non esplicitamente prevista
dalla legge, riguarda solamente quello specifico interesse preso in
considerazione dalla norma costituzionale: il danno morale
strettamente inteso scaturisce dalla lesione di un interesse non
preso in considerazione dalle disposizioni di rango costituzionale
(che pur tutelano i diritti fondamentali della persona), e può pertanto
essere risarcito solo quando la condotta dell’autore dell’illecito, oltre
ad essere pregiudizievole per tali diritti, integri, anche in via meramente
astratta, un’ipotesi di reato.
Anche con riferimento al danno morale occorre prestare attenzione
affinché vengano scongiurate duplicazioni risarcitorie.
Ed allora, qualora le sofferenze morali degenerino in alterazioni
patologiche dello stato di salute, tale tipologia di danno non può
essere risarcita in sé ma va a confluire nel danno biologico, del quale
ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura costituisce componente.
Infine, per quanto lo si è già anticipato, deve ricordarsi come si
debba ricondurre nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione
del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno
biologico, del quale è data, dal D.Lgs. n. 209/2005, artt. 138 e 139,
specifica definizione normativa.
Non è certamente questa la sede per una disamina più approfondita
delle problematiche interpretative e sistematiche connesse a tale
importante pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 e tuttavia è qui il
caso di prestare attenzione al profilo della personalizzazione del
danno non patrimoniale. Ed invero, il risarcimento del danno non
patrimoniale non è idoneo ad essere circoscritto entro parametri di
uniformità variando a seconda del soggetto danneggiato. Certamente
possiamo affermare che il Giudice dovrà tenere conto, nel risarcire il
danno non patrimoniale, del fatto che il soggetto danneggiato abbia
visto (in specie) compromessa la sua possibilità di esercitare attività
sportiva che, quale attività areddituale, aveva contribuito alla
realizzazione dei suoi interessi esistenziali.
Ciò sempre che, ovviamente, la parte dia prova di quanto afferma
e che la lesione sia perdurata per un congruo lasso di tempo.

[ Continua a pagina 3 ]
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