|
: Lodo
Arbitrale [ 2010 ] PALLAMANO
|
|
|
: Nozioni
: IL DANNO NON PATRIMONIALE
: Diritto Sportivo |
Pubblicato da : Dott.ssa Mariangela Calciano
Data ; 21 / 05 / 2010
IL DANNO NON PATRIMONIALE NEL DIRITTO DELLO SPORT:
[ Inizia
a Pagina 1 ]
La ragione di questa estensione applicativa risiede proprio
nella natura
degli interessi tutelati i quali, data la loro rilevanza costituzionale
e la
loro pertinenza ad aspetti legati alla personalità, non possono
ricevere
una minore tutela solo perché l’illecito che li colpisce si
configura di
tipo contrattuale; senza contare che la rilevanza, in ambito
contrattuale,
degli interessi non patrimoniali, viene espressamente riconosciuta
dall’art. 1174 c.c. per il quale, come noto, la prestazione
che forma
oggetto dell’obbligazione deve corrispondere ad un interesse,
anche
non patrimoniale, del creditore.
La definizione di danno esistenziale abbraccia anche il pregiudizio
alla vita di relazione, dovuto alla compromissione, conseguente
all’illecito, delle relazioni intersoggettive del danneggiato
la quale,
se dimostrata in giudizio, deve dunque essere presa in
considerazione ai fini della determinazione dell’entità del
risarcimento.
Va tuttavia osservato che la giurisprudenza ormai consolidata,
ritiene
che, per evitare duplicazioni risarcitorie, il danno alla
vita di relazione,
se a sua volta provocato da lesioni all’integrità psico-fisica,
deve essere ricompreso nel danno biologico (1). Questa conclusione,
per quanto
non del tutto esente da critica, è avvalorata dall’art. 139,
comma 2,
del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (recante il Codice delle
assicurazioni private) che, nel definire il danno biologico
come
lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica
della
persona suscettibile di accertamento medico-legale, ne sottolinea,
sotto l’aspetto funzionale, l’incidenza negativa “…sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla
sua capacità di produrre reddito”.
Il danno morale si distingue dal danno esistenziale e si identifica
con il patema d’animo, la sofferenza interna, che il danneggiato
subisce a causa dell’illecito. Tale tipologia di danno, secondo
la
giurisprudenza, è risarcibile solo allorché l’illecito sia
ascrivibile ad
una ipotesi di reato. Invero, mentre per la fattispecie di
cui all’art.
185 c.p., il legislatore non opera alcuna selezione degli
interessi non
patrimoniali risarcibili (con la conseguenza che il danno
non
patrimoniale, in caso di condotta integrante reato, può essere
risarcito
nella sua massima espansione), per quanto riguarda le ipotesi
di
lesione dei diritti fondamentali della persona (e quindi di
danno
esistenziale), la risarcibilità, proprio perché funzionale
alla tutela di
interessi particolarmente sensibili e non esplicitamente prevista
dalla legge, riguarda solamente quello specifico interesse
preso in
considerazione dalla norma costituzionale: il danno morale
strettamente inteso scaturisce dalla lesione di un interesse
non
preso in considerazione dalle disposizioni di rango costituzionale
(che pur tutelano i diritti fondamentali della persona), e
può pertanto
essere risarcito solo quando la condotta dell’autore dell’illecito,
oltre
ad essere pregiudizievole per tali diritti, integri, anche
in via meramente
astratta, un’ipotesi di reato.
Anche con riferimento al danno morale occorre prestare attenzione
affinché vengano scongiurate duplicazioni risarcitorie.
Ed allora, qualora le sofferenze morali degenerino in alterazioni
patologiche dello stato di salute, tale tipologia di danno
non può
essere risarcita in sé ma va a confluire nel danno biologico,
del quale
ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura costituisce
componente.
Infine, per quanto lo si è già anticipato, deve ricordarsi
come si
debba ricondurre nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno
da lesione
del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato
danno
biologico, del quale è data, dal D.Lgs. n. 209/2005, artt.
138 e 139,
specifica definizione normativa.
Non è certamente questa la sede per una disamina più approfondita
delle problematiche interpretative e sistematiche connesse
a tale
importante pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 e tuttavia
è qui il
caso di prestare attenzione al profilo della personalizzazione
del
danno non patrimoniale. Ed invero, il risarcimento del danno
non
patrimoniale non è idoneo ad essere circoscritto entro parametri
di
uniformità variando a seconda del soggetto danneggiato. Certamente
possiamo affermare che il Giudice dovrà tenere conto, nel
risarcire il
danno non patrimoniale, del fatto che il soggetto danneggiato
abbia
visto (in specie) compromessa la sua possibilità di esercitare
attività
sportiva che, quale attività areddituale, aveva contribuito
alla
realizzazione dei suoi interessi esistenziali.
Ciò sempre che, ovviamente, la parte dia prova di quanto afferma
e che la lesione sia perdurata per un congruo lasso di tempo.
[ Continua
a pagina 3 ]
. |
|
 |
| Ricerca
Diritto Online |
|
|
 |
| Consigli
e Spot |
|
|
 |
| Spot
e Sponsor Diritto Sport |
|
|
|