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RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE

Essere Vigili alle volte non basta

Articolo del 10.06.2011

IL
FAMIGERATO ART. 4 CGS

Una delle norme più delicate dell'ordinamento del giuoco del calcio è certamente la responsabilità delle
società. Norma tornata alla ribalta anche negli ultimi giorni in virtù del caos del calcio scommesse
che porterà l'applicazione delle sanzioni previste da questa mannaia alle società di
appartenenza dei deferiti.

Ma sicuramente di interesse per le società dilettantistiche che hanno risorse e mezzi di gran lunga
minori rispetto agli obblighi imposti da una serie di regole “forse” troppo stringenti.

E' da riconoscere al diritto sportivo il merito di aver anticipato l'ordinamento statale che ha definito con
il D.Lgs 231/2001 (vedi caso Thyssen Kroup) la responsabilità degli enti.

Prima di tutto è doveroso distinguere i tipi di responsabilità presenti nel Codice di Giustizia
sportiva, ravvisandone tre:

1) Responsabilità diretta
2) Responsabilità oggettiva
3) Responsabilità presunta.

Oltre all'art 4 CGS vi sono anche gli art. 11, 12, 13 e 14 CGS che regolamentano la
responsabilità delle società anche per ciò che concerne il comportamento dei sostenitori
(ma ciò è molto più interessante per le società professionistiche).

RESPONSABILITA' DIRETTA E OGGETIVA
Bisogna partire dal presupposto che per ogni illecito disciplinare di un
singolo tesserato ne risponde sempre anche la società.
La differenza sta nel fatto di chi compie l'illecito disciplinare.
Per cio' che riguarda la responsabilità diretta l'art. 4 c. 1 afferma:
“Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta (...)”.
Mentre per responsabilità oggettiva il Codice di Giustizia sportiva intendono:
“Le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti, dei
tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 c. 5

[Sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme
statuarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente ,
il controllo delle società stessa, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o
nell'interesse di una
società o comunque rilevante per l'ordinamento federale]”.

Anche nell'ordinamento statale possiamo rintracciare l'istituto giuridico
della responsabilità oggettiva presente nel Codice Civile (es. art. 2048
“Responsabilità dei genitori”, art. 2053 “Rovina di un edificio”).
Ma nell'ordinamento statale il legislatore dà la possibilità della prova
liberatoria, il soggetto deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare
il danno o ancora deve dimostrare che questo si è vanificato per caso fortuito
o per forza maggiore.
Questo appare di scarsa applicazione nell'ordinamento sportivo.

LA RATIO DELLA NORMA E LA RESPONSABILITA' PRESUNTA
La ratio dell'istituto della responsabilità oggettiva sta nella volontà, da parte
dell'ordinamento sportivo, di rispondere alla richiesta di garantire un corretto
svolgimento delle competizioni sportive.
Oltra alla ratio c'è da definire l'ultima tipologia di responsabilità, ovvero
quella presunta.
Questa trova raramente riscontro nella prassi mentre si ritrova nell'art. 4 c. 5 CGS.
Le società sono chiamate a dimostrare di non aver partecipato all'illecito o di averlo
addirittura ignorato:
onere probatorio assai difficile da assolvere ma ne gioverebbe la squadra alla quale
deriverebbe una sanzione meno rigida rispetto a quella disposta in caso di illecito
a titolo diretto o oggettivo.

I SOSTENITORI
Oltre agli illeciti disciplinari le società sono chiamate a rispondere oggettivamente
del comportamento dei sostenitori sia per le gare interne sia per quelle
disputata in trasferta e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza
per le gare della stessa organizzata (vedi art. 62 NOIF Tutela dell'ordine
pubblico in occasione delle gare). Quindi bisogna stare attenti all'operato
dei propri tesserati, in quanto laddove questi sbagliano allora a pagare potrebbe
essere anche la società.


Articolo di : Francesco Casarola ( Esperto Diritto Sportivo )
 
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