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RESPONSABILITA'
SPORTIVA e della SOCIETA' SPORTIVA
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Una
Importante sezione dedicata alla responsabilità delle
Società Sportive |
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RESPONSABILITA'
DELLE SOCIETA' SPORTIVE.
ESSERE VIGILI ALLE VOLTE NON BASTA
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Articolo del 10.06.2011
IL
FAMIGERATO ART. 4 CGS
Una delle norme più delicate dell'ordinamento del
giuoco del calcio è certamente la responsabilità delle
società. Norma tornata alla ribalta anche negli ultimi giorni
in virtù del caos del calcio scommesse che porterà
l'applicazione delle sanzioni previste da questa mannaia
alle società di appartenenza dei deferiti.
Ma sicuramente di interesse per le società dilettantistiche
che hanno risorse e mezzi di gran lunga minori rispetto
agli obblighi imposti da una serie di regole “forse”
troppo stringenti.
E' da riconoscere al diritto sportivo il merito di aver
anticipato l'ordinamento statale che ha definito con
il D.Lgs 231/2001 (vedi caso Thyssen Kroup) la
responsabilità degli enti.
Prima di tutto è doveroso distinguere i tipi di responsabilità
presenti nel Codice di Giustizia sportiva, ravvisandone
tre:
1) Responsabilità diretta
2) Responsabilità oggettiva
3) Responsabilità presunta.
Oltre all'art 4 CGS vi sono anche
gli art. 11, 12, 13 e 14 CGS che regolamentano la
responsabilità delle società anche per ciò che concerne
il comportamento dei sostenitori
(ma ciò è molto più interessante per le società professionistiche).
RESPONSABILITA' DIRETTA E OGGETIVA
Bisogna partire dal presupposto che per ogni
illecito disciplinare di un
singolo tesserato ne risponde sempre anche la società.
La differenza sta nel fatto di chi compie l'illecito disciplinare.
Per cio' che riguarda la responsabilità diretta l'art. 4
c. 1 afferma:
“Le società rispondono direttamente dell'operato di chi
le rappresenta (...)”.
Mentre per responsabilità oggettiva il Codice di Giustizia
sportiva intendono:
“Le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti,
dei
tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 c. 5
[Sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel
presente
Codice e delle norme statuarie e federali anche i soci delle
società cui è
riconducibile, direttamente o indirettamente , il controllo
delle società stessa,
nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno
o nell'interesse di una
società o comunque rilevante per l'ordinamento federale]”.
Anche nell'ordinamento statale possiamo rintracciare l'istituto
giuridico
della responsabilità oggettiva presente nel Codice Civile
(es. art. 2048
“Responsabilità dei genitori”, art. 2053 “Rovina di un edificio”).
Ma nell'ordinamento statale il legislatore dà la
possibilità della prova
liberatoria, il soggetto deve dimostrare di aver fatto il
possibile per evitare
il danno o ancora deve dimostrare che questo si è vanificato
per caso fortuito
o per forza maggiore.
Questo appare di scarsa applicazione nell'ordinamento sportivo.
LA RATIO DELLA NORMA E LA RESPONSABILITA'
PRESUNTA
La ratio dell'istituto della responsabilità
oggettiva sta nella volontà, da parte
dell'ordinamento sportivo, di rispondere alla richiesta
di garantire un corretto
svolgimento delle competizioni sportive.
Oltra alla ratio c'è da definire l'ultima tipologia di responsabilità,
ovvero
quella presunta.
Questa trova raramente riscontro nella prassi mentre si
ritrova nell'art. 4 c. 5 CGS.
Le società sono chiamate a dimostrare di non aver partecipato
all'illecito o di averlo
addirittura ignorato:
onere probatorio assai difficile da assolvere ma ne gioverebbe
la squadra alla quale
deriverebbe una sanzione meno rigida rispetto a quella disposta
in caso di illecito
a titolo diretto o oggettivo.
I SOSTENITORI
Oltre agli illeciti disciplinari le società
sono chiamate a rispondere oggettivamente
del comportamento dei sostenitori sia per le gare interne
sia per quelle
disputata in trasferta e del mantenimento dell'ordine pubblico
e della sicurezza
per le gare della stessa organizzata (vedi art. 62 NOIF
Tutela dell'ordine
pubblico in occasione delle gare). Quindi bisogna stare
attenti all'operato
dei propri tesserati, in quanto laddove questi sbagliano
allora a pagare potrebbe
essere anche la società.
Articolo di : Francesco Casarola
( Esperto Diritto Sportivo ) |
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