Siamo una rete di Imprenditori,
Professionisti e Sportivi compententi nel Settore.Ognuno dei professionisti
compententi nella propria sfera di operatività è
in grado di soddisfare le esigenze di chiunque, avvicinandosi
alla nostra realtà, richieda o necessiti di consulenza
in diritto, in contrattualistica sportiva, di rappresentanza
nonchè necessiti di operazioni di intervento dal
punto di vista fisico, atletico o fisioterapico.
Nel Team sono presenti Avvocati, Procuratori, Medici, Preparatori,
Fisioterapisti, Fisiatri, Professori e Docenti,
Dottore in Legge e cultori della materia.
Lo Staff, che contraddistingue il progetto DirittoSport,
è in grado di seguire il processo satisfattivo di
chiunqe
intenda affiancarsi alla nostra struttura.
Per qualsivoglia richiesta di natura sportiva o per conoscere
la nostra realtà è possibile contattarci agli
indirizzi
presenti nel portale.
Normativa, Attuazioni e Giurisprudenza
Sportiva
TRIBUNALE
ARBITRALE DELLO SPORT
Decisione del 18 Gennaio 2011 - Oriekhov
o. / Union de Associations
Européennes de Football ( U.E.F.A. ) Grave Frode Sportiva - Squalifica Sporitva -
Legittimità
La squalifica a vita è legittima e quindi
è comminata la sanzione di squalifica
a vita per il calciatore che abbia partecipato ad
un accordo ( ampio ) volto
all' "accomodamento" del risultato di
una gara sportiva, a prescindere
dall'effettivo verificarsi dell'evento danno in
quanto la fattispecie della frode
sportiva si configura come illecito a consumazione
anticipata.
CASSAZIONE
Sez. V
Sent. n. 1079 del 30-01-1995 (cc.
del 14-12-1994), Pozzo (rv 201036). La comproprietà di uno sportivo non può essere
indicata come posta attiva nel
bilancio della società :
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 23 marzo
1981 n. 91, recante norme in
materia di rapporti tra società e sportivi professionisti,
è illecita la comproprietà
di un calciatore.
Conseguentemente, essa non può essere indicata quale
posta attiva di bilancio.
TRIBUNALE
DEL LAVORO
Sez. Lav., sent. n. 1855 del 04/03/1999,
Monelli c. Soc. Pescara Calcio E’ nullo il contratto di lavoro non conforme
al contratto tipo anche se gli accordi
collettivi non prevedono tale nullità :
Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4
e 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91
per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento
sportivo sono affetti da nullità i
contratti - aventi ad oggetto non solo l'assunzione
di un giocatore, ma anche eventuali
patti aggiunti - ove stipulati in modo non conforme
al contratto tipo, atteso che
- pur in mancanza di un'espressa previsione in tal
senso da parte degli accordi
collettivi (e segnatamente dall'art. 5 dell'accordo
collettivo F.I.G.C. e A.I.C.)
- la mancata osservanza della forma è sanzionata
con l'invalidità del rapporto
direttamente dall'art. 4 citato.
Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità
di assicurare un immediato ed
effettivo controllo del contratto da parte della
Federazione italiana gioco calcio
(F.I.G.C.)
- può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
.
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA E VINCOLO DI GIUSTIZIA
Cass. civ., sez I, 25.5.2007, n. 12320
Per l’ordinamento italiano, la clausola
dello statuto di un’associazione privata
svizzera tra federazioni sportive nazionali, qual’è
la FIFA, non può assumere
carattere inderogabile per i singoli club che la
clausola non hanno elaborato
né pattuito (nella specie, è stato ritenuto che
le parti avessero rinunciato
a devolvere la controversia al tribunale arbitrale
della FIFA, l’una per aver
riconosciuto la “facoltà” di avvalersi del foro
FIFA solo all’altra parte
e questa per aver adito il giudice ordinario).
Cons. Stato, sez. VI, 9.2.2006, n. 527
Il c.d. vincolo
sportivo, ossia la clausola
compromissoria di
cui all’art. 24 statuto FIGC che impone a tutte
le società sportive di accettare
la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti
generali, di tutte le decisioni
adottate da quella federazione e dai suoi organi
e soggetti delegati sulle materie
attinenti all’attività sportiva, è un vincolo che
può liberamente operare o
nell’ambito strettamente tecnico-sportivo e, come
tale irrilevante per
l’ordinamento dello stato, ovvero, nell’ambito in
cui sia consentito
dall’ordinamento dello stato e, cioè,nell’ambito
degli interessi legittimi,
i quali, a causa del loro collegamento con un interesse
pubblico, e in forza
dei principi sanciti dall’art. 113 Cost., sono insuscettibili
di formare oggetto
di una rinuncia preventiva generale e temporalmente
illimitata alla tutela giurisdizionale.
-
Cass. pen., sez. III, 21.6.2007, imp. Al G. -
Cass. pen., Sez. III, 3.4.2007, imp. T. -
Trib. Napoli, sez. riesame, 13 aprile 2006 -
Trib. Bari, 12.7.2005, imp. G. -
Cass., sez. unite pen., 29.11.2005 -
Cons. Stato, sez. I, 3.11.2004, n. 10332 -
Cass. pen., sez. II, 9.10.2003 -
Trib. Trento-Tione, 2.10.2003, est. Serao
.
.
Approfondimenti
dal Portale e dallo Studio : Tag e Meta Tag : Attività di Studio,
temi trattati, Attività Svolte ed Informazioni Legali
Il
presente sito non ha fini pubblicitari, ma ha come unico scopo quello
di fornire informazioni generali sullo studio legale, senza che le medesime
possano essere considerate come offerta di
consulenza. Il presente sito altresì non essendo da ritenersi una
testata giornalistica non garantisce la completezza e l'aggiornamento
dei relativi contenuti normativi.
Altresì il presente portale non costiutisce un'Associazione, una
Società Lucrativa od una Società di qualsiasi natura.
Il presente portale è gestito da professionisti indipendenti l'uno
dall'altro che portano avanti autonomamente la propria attività
professionale e che liberamente hanno mostrato l'interesse ad un
progetto comune. Tutte le attività qui indicate sono gestite in
proprio e fatturate dal singolo professionista che assumerà l'incarico
professionale a seguito di regolare mandato. |
DirittoSport.com è un sito gestito dall'
Avv. Luigi Maggesi |
Sede Legale sita in Via dei Castani 80 |
CAP : 00172 | Città
: Roma |
P.IVA 07029931008 |
Iscrizione
Ordine di Roma tessera numero A29021 |
.