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SOCIETA' e ASSOCIAZIONI : Dilettantistiche e Professionistiche
Nel Linguaggio Odierno si intendono per "Società Sportive" tutti gli Enti a
base associativa che operano nel mondo dello sport, e viene utilizzata alla
stregua di “associazioni sportive”. ( Es. AS ROMA )
La pecuilarità delle Società e delle Associazioni sportive consiste nell'essere
ritenute soggetti giuridici aventi diritto tanto nell’ordinamento generale dello
Stato che in quello sportivo.
Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16 dicembre 1942,
con la quale si istituisce il CONI con potere di riconoscere le suddette società che,
a loro volta, saranno senza fine di lucro e assoggettate al CONI o, per delega,
alle federazioni sportive.

Il non riconoscimento o la non affiliazione delle società, comporta la rinuncia alla
pratica agonistica ed ai vantaggi di ordine fiscale previsti dall’inquadramento
nell’organizzazione ufficiale.
Attraverso queste associazioni, la pratica sportiva, si inserisce in una serie
di norme dell’ordinamento sportivo.
A loro volta, tramite l’affiliazione alle federazioni riconosciute dal CONI, le
associazioni divengono soggetti dell’ordinamento sportivo stesso.
Tesseramento ed affiliazione sono regolati dall’aspetto pubblicistico delle
federazioni, ricadono quindi sotto la giustizia amministrativa.
Le associazioni sportive ( soprattutto se ex Art 36 c.c. ) non sono tenute a
costituirsi sotto una particolare forma giuridica, salvo che non intendano stipulare
contratti con gli atleti.
Dato che queste associazioni non erano, e non dovrebbero essere, a scopo di
lucro, eventuali utili conseguiti dovevano essere destinati al potenziamento
dell’attività sociale o in beneficenza e questo già prima dell’emanazione della
legge 91 del 1981. L’unica autonomia residua era scegliere la destinazione di
eventuali utili societari.
Il problema che si pose fu soprattutto per le società calcistiche formatesi sottoforma
di s.p.a., in contrasto (come fine) con quello della società sportiva.
Vale a dire una prettamente a fini di lucro e l’altra no-profit.
Il problema venne risolto con la legge n.91 del 1981 che
prendeva in considerazione la non remota eventualità di un utile societario.
Per mezzo di questa riforma, le società sportive hanno potuto reperire e gestire
notevoli flussi finanziari.
Ricadono nella definizione di società professionistiche solo quelle che risultano
affiliate a Federazioni
che operano la distinzione dall’attività dilettantistica da quella
professionistica e, inoltre, stipulano contratti con atleti professionisti.
Diviene a questo punto fondamentale inquadrare anche chi è considerato sportivo
professionista e, nella fattispecie, è ritenuto tale colui il quale presta la sua attività
sportiva in forma continuativa, e dietro compenso derivante da un contratto di
lavoro con una società sportiva.
Naturalmente, il soggetto in questione, dovrà essere riconosciuto da una
federazione sportiva della quale rispetterà il regolamento.

Ovviamente, le restanti, sono considerate società dilettantistiche e non
intrattengono rapporti con atleti professionisti e, ancor meno, perseguono fini di
lucro. Normalmente risultano costituite sottoforma di associazione non riconosciuta.

Tuttavia, ultimamente, anche nel settore dilettantistico, gli sport vengono
esercitati con modalità sempre più affini a quelle degli sport professionistici,
facendo prevalere la componente economica su quella ideale.
Un altro punto importante, e direttamente imputabile a quanto sopra esposto,
è la questione del fallimento delle società sportive professionistiche.
Anche se si è ormai approdati all’assoggettabilità di queste ultime al fallimento.
Questo perché è innegabile l’attività imprenditoriale che le sorregge. Tuttavia,
anche prima che tale prassi venisse a pieno titolo accolta, si era ben propensi
al suo utilizzo. Anche le società sportive dilettantistiche che operano su modelli
imprenditoriali e che si sono rivelate insolventi, possono essere dichiarate fallite.
Le conseguenze che da ciò scaturiscono per gli associati sono differenti dalla
norma e, nel dettaglio, il fallimento si estende ai soli soci che hanno
partecipato alla divisione degli utili. Assieme alle Federazioni, il CONI,
ha previsto l’esistenza di Enti minori, riconosciuti al fine di promuovere lo
sport e le nuove discipline. Detti enti non assumono la connotazione di
Ente pubblico, ed il loro ruolo è di promozione delle discipline sportive in§
maniera prevalentemente ludica piuttosto che agonistica.

Fonte : www.nonsolofitness.it

- : Nozioni : Pubblicazione sugli aspetti civilistici
delle Società e delle Associazioni Sportive.
Pubblicazione Online
dell' Avv. Sabrina Rondinelli
nella Sezione inerenti le
pubblicazioni del portale diritto Sport.
Leggi la pubblicazione.

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