
|
|
SOCIETA'
e ASSOCIAZIONI : Dilettantistiche
e Professionistiche
|
Nel
Linguaggio Odierno si intendono per "Società
Sportive" tutti gli Enti a
base associativa che operano nel mondo dello sport,
e viene utilizzata alla
stregua di “associazioni sportive”. ( Es. AS ROMA
)
La pecuilarità delle Società e delle
Associazioni sportive consiste nell'essere
ritenute soggetti giuridici aventi diritto tanto
nell’ordinamento generale dello
Stato che in quello sportivo.
Il riconoscimento della loro presenza risale alla
legge 426 del 16 dicembre 1942,
con la quale si istituisce il CONI
con potere di riconoscere le suddette società che,
a loro volta, saranno senza fine di lucro e assoggettate
al CONI o, per delega,
alle federazioni sportive.
Il non riconoscimento o la non affiliazione delle
società, comporta la rinuncia alla
pratica agonistica ed ai vantaggi di ordine fiscale
previsti dall’inquadramento
nell’organizzazione ufficiale.
Attraverso queste associazioni, la pratica sportiva,
si inserisce in una serie
di norme dell’ordinamento sportivo.
A loro volta, tramite l’affiliazione alle federazioni
riconosciute dal CONI,
le
associazioni divengono soggetti dell’ordinamento
sportivo stesso.
Tesseramento
ed affiliazione sono regolati dall’aspetto pubblicistico
delle
federazioni, ricadono quindi sotto la giustizia
amministrativa.
Le associazioni sportive ( soprattutto se ex Art
36 c.c. ) non sono tenute a
costituirsi sotto una particolare forma giuridica,
salvo che non intendano stipulare
contratti con gli atleti.
Dato che queste associazioni non erano, e non dovrebbero
essere, a scopo di
lucro, eventuali utili conseguiti dovevano essere
destinati al potenziamento
dell’attività sociale o in beneficenza e questo
già prima dell’emanazione della
legge 91 del 1981. L’unica autonomia residua
era scegliere la destinazione di
eventuali utili societari.
Il problema che si pose fu soprattutto per le società
calcistiche formatesi sottoforma
di s.p.a., in contrasto (come fine) con quello della
società sportiva.
Vale a dire una prettamente a fini di lucro e l’altra
no-profit.
Il problema venne risolto con la legge n.91 del
1981 che
prendeva in considerazione la non remota eventualità
di un utile societario.
Per mezzo di questa riforma, le società sportive
hanno potuto reperire e gestire
notevoli flussi finanziari.
Ricadono nella definizione di società professionistiche
solo quelle che risultano
affiliate a Federazioni che operano la distinzione
dall’attività dilettantistica da quella
professionistica e, inoltre, stipulano contratti
con atleti professionisti.
Diviene a questo punto fondamentale inquadrare anche
chi è considerato sportivo
professionista e, nella fattispecie, è ritenuto
tale colui il quale presta la sua attività
sportiva in forma continuativa, e dietro compenso
derivante da un contratto di
lavoro con una società sportiva.
Naturalmente, il soggetto in questione, dovrà essere
riconosciuto da una
federazione sportiva della quale rispetterà il regolamento.
Ovviamente, le restanti, sono considerate
società dilettantistiche e non
intrattengono rapporti con atleti professionisti
e, ancor meno, perseguono fini di
lucro. Normalmente risultano costituite sottoforma
di associazione non riconosciuta.
Tuttavia, ultimamente, anche nel settore dilettantistico,
gli sport vengono
esercitati con modalità sempre più affini a quelle
degli sport professionistici,
facendo prevalere la componente economica su quella
ideale.
Un altro punto importante, e direttamente imputabile
a quanto sopra esposto,
è la questione del fallimento delle società sportive
professionistiche.
Anche se si è ormai approdati all’assoggettabilità
di queste ultime al fallimento.
Questo perché è innegabile l’attività imprenditoriale
che le sorregge. Tuttavia,
anche prima che tale prassi venisse a pieno titolo
accolta, si era ben propensi
al suo utilizzo. Anche le società sportive dilettantistiche
che operano su modelli
imprenditoriali e che si sono rivelate insolventi,
possono essere dichiarate fallite.
Le conseguenze che da ciò scaturiscono per gli associati
sono differenti dalla
norma e, nel dettaglio, il fallimento si estende
ai soli soci che hanno
partecipato alla divisione degli utili. Assieme
alle Federazioni, il CONI,
ha previsto l’esistenza di Enti minori, riconosciuti
al fine di promuovere lo
sport e le nuove discipline. Detti enti non assumono
la connotazione di
Ente pubblico, ed il loro ruolo è di promozione
delle discipline sportive in§
maniera prevalentemente ludica piuttosto che agonistica.
Fonte : www.nonsolofitness.it
|
-
: Nozioni
: Pubblicazione sugli aspetti
civilistici
delle Società e delle Associazioni Sportive.
|
Pubblicazione
Online
dell' Avv. Sabrina Rondinelli
nella Sezione inerenti le
pubblicazioni del portale diritto Sport.
Leggi
la pubblicazione.
|
|
-
AFFILIAZIONE : A
Breve Online
|
|
-
SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE
: A
Breve Online
|
|
-
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
: A
Breve Online
|
|
-
ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON RICONOSCIUTE
: A
Breve Online
|
|
-
SOCIETA' SPORTIVE RICONOSCIUTE
: A
Breve Online
|
|
-
SOCIETA' SPORTIVE DI CAPITALI o COOPERATIVE
: A
Breve Online
|
|
-
LA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA'
SPORTIVE : A
Breve Online
|
|
|
 |
| Ricerca
Diritto Online |
|
|
 |
| Consigli
e Spot |
|
|
 |
| Spot
e Sponsor Diritto Sport |
|
|
|