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: Nozioni
: Pubblicazioni ; Il Vincolo Sportivo |
Pubblicato da : Dott. Fabio
Maggesi
Data ; 27 / 01 / 2010
Cos'è il vincolo sportivo e soprattutto cosa intendiamo
quando dai
Media o dal linguaggio comune si fa cenno a tale termine,
ormai divenuto
il terrore degli sportivi e degli atleti non professionistici?
Attualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi
applicabile solo
alla categoria degli atleti dilettantistici.
Il vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è stato
abolito invece
in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto
se si
pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo scadere
del contratto.
A tal proposito la Legge del 23 Marzo 1981 n. 91, successivamente
modificata dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 all' Art.
16 dispone
espressamente l'abolizione del Vincolo Sportivo, istituto
definito
come "limitazione della libertà contrattuale
dell'atleta professionista"
L’unica limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio
della società di
poter stipulare il primo contratto professionistico con i
propri atleti del
settore giovanile. [ fonte ; DirittoSportivo
]
Il Diritto degli Atleti, di svolgere in Italia dunque attività
agonistica, seppur
dilettantistica è compromessa proprio dal c.d. Vincolo
Sportivo.
L'atleta è assoggettato ovvero vincolato per un tempo
indeterminato
( con la sottoscrizione del "cartellino" ) alla
Società sportiva
c.d. di appartenenza.
Ed è proprio il cartellino che ne certifica la relazione.
Sicuramente è fuor di dubbio che la firma del "cartellino"
rimane un
atto necessario e propedeutico per poter praticare un'attività
sportiva individuale o di squadra comunque organizzata dalle
federazioni sportive ( FIGC, FIGH, FIP... ), ma i limiti imposti
ovvero
che ne scaturiscono in capo all'atleta divengono molto spesso
esageratamente inibitori.
Una volta istaurato il rapporto di vincolo tra Società
Sportiva, regolarmente
riconosciuta da una Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico,
sarà il primo l'unico soggetto in grado di porre in
essere la facoltà,
la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere
lo scioglimento
di tale legame ( fatto salvo il diritto dell'Atleta alla rinuncia
al
tesseramento ).
Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società
è impossibile,
limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra
le società
sportive. Le stesse norme organizzative delle federazioni
hanno
escluso, ed ancora oggi continuano ad escludere, un termine
di
scadenza del rapporto associativo, vietando semplicemente
però la
validità del recesso unilaterale da parte dell'atleta
indipendentemente
dall'approvazione della Società di appartenenza.
Tali dettami sono da ritenersi in assoluto contrasto con i
più
elementari principi dell'ordinamento giuridico pubblicistico
in materia
di libertà di associazione.
Cosa avviene infatti al momento della "Stipula del
Tesseramento? ;
L'atleta istaura con l'Associàzione Sportiva un rapporto
contrattuale e
contestualmente accetta i regolamenti, le clausole ed i dettami
imposti
della relativa Federazione.
E' fuor di dubbio dunque che quello che viene posto in essere
risulti
un vero e proprio contratto e quindi ricompreso dai dettami
codicistici
privatistici e quindi competente al giudice di merito ordinario.
Ma di contro "il rapporto istaurato tra l'atleta e
l'Associazione non può
ritenersi esclusivamente di natura associativa in quanto viene
a
presentarsi contestualmente un rapporto di Natura Atipica
( do ut des ) ;
infatti l'Associazione utilizza l'atleta per perseguire i
propri fini ed
offre in contropartita al contraente la possibilità
( che altrimenti
non avrebbe avuto ) di esercitare in forma organizzativa (
perchè
sottoposto ai dettami delle Federazioni ) l'attività
ludica - sportiva".
Le problematiche dunque ad oggi ricondotte al vincolo sportivo
di
natura dilettantistico ancora non vengono a risolversi a favore
di
quest'ultimo anche se, per relationem, tutt'oggi si ritiene
ovvia
l'applicazione della legge legge 18 novembre 1996 n. 586
per gli atleti
professionistici.
Ciò nonostante tale istituto ancora vigente si continua
a tentare di
far rientrare in una serie di istituti che giustifichino ancora
la sua
esistenza ; così si è ricondotto il vincolo
sportivo nel patto di non
concorrenza ovvero nel divieto di recesso unilaterale ed ancora
nella
forma atipica di contratto pocanzi riportato.
Violazione dei Diritti indisponibili del tesserato ;
La nullità del Vincolo sportivo, per l'atleta tesserato
con la Società
ovvero Associazione sportiva affiliata ad una Federazione,
è sancita
già dall' Art. 1418 c.c. in quanto in contrasto con
le norme imperative
previste dall'ordinamento pubblico.
Nello specifico con ;
l' Art. 1 della Legge 23 Marzo 1981 n. 91 che recita
:
" l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa
svolta in forma individuale
o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica
è libero".
L' Art. 18 della Costituzione che recita ;
" I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
senza autorizzazione
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...
"
Dal Comma 2 dell' Art. 24 del Codice Civile che recita
:
"L'Associato può sempre recedere dall' Associazione
[ 1373 c.c. ]
se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato..."
Dall' Art. 20 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo
del 1948 che recita:
"Nessuno può essere costretto a far parte di
una associazione... "
[ Cassaz.Civ. , Sez. 1, 14 del 1997, n. 4244
in Mass. giur. lav. 1998,18 ]
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