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: Lodo Arbitrale [ 2010 ] PALLAMANO
PALLAMANO ; FIGH

L' Avv. Luigi Maggesi,
a tutela degli atleti professionisti non
retribuiti come da contratto, ottiene lodo
arbitrale favorevole...
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: Nozioni : Pubblicazioni ; Il Vincolo Sportivo

Pubblicato da
: Dott. Fabio Maggesi
Data ; 27 / 01 / 2010


Cos'è il vincolo sportivo e soprattutto cosa intendiamo quando dai
Media o dal linguaggio comune si fa cenno a tale termine, ormai divenuto
il terrore degli sportivi e degli atleti non professionistici?
Attualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi applicabile solo
alla categoria degli atleti dilettantistici.
Il vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è stato abolito invece
in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto se si
pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo scadere del contratto.
A tal proposito la Legge del 23 Marzo 1981 n. 91, successivamente
modificata dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 all' Art. 16 dispone
espressamente l'abolizione del Vincolo Sportivo, istituto definito
come "limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista"
L’unica limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio della società di
poter stipulare il primo contratto professionistico con i propri atleti del
settore giovanile
. [ fonte ; DirittoSportivo ]
Il Diritto degli Atleti, di svolgere in Italia dunque attività agonistica, seppur
dilettantistica è compromessa proprio dal c.d. Vincolo Sportivo.
L'atleta è assoggettato ovvero vincolato per un tempo indeterminato
( con la sottoscrizione del "cartellino" ) alla Società sportiva
c.d. di appartenenza.
Ed è proprio il cartellino che ne certifica la relazione.
Sicuramente è fuor di dubbio che la firma del "cartellino" rimane un
atto necessario e propedeutico per poter praticare un'attività
sportiva individuale o di squadra comunque organizzata dalle
federazioni sportive ( FIGC, FIGH, FIP... ), ma i limiti imposti ovvero
che ne scaturiscono in capo all'atleta divengono molto spesso
esageratamente inibitori.
Una volta istaurato il rapporto di vincolo tra Società Sportiva, regolarmente
riconosciuta da una Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico,
sarà il primo l'unico soggetto in grado di porre in essere la facoltà,
la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere lo scioglimento
di tale legame ( fatto salvo il diritto dell'Atleta alla rinuncia al
tesseramento ).
Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile,
limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società
sportive. Le stesse norme organizzative delle federazioni hanno
escluso, ed ancora oggi continuano ad escludere, un termine di
scadenza del rapporto associativo, vietando semplicemente però la
validità del recesso unilaterale da parte dell'atleta indipendentemente
dall'approvazione della Società di appartenenza.
Tali dettami sono da ritenersi in assoluto contrasto con i più
elementari principi dell'ordinamento giuridico pubblicistico in materia
di libertà di associazione.
Cosa avviene infatti al momento della "Stipula del Tesseramento? ;
L'atleta istaura con l'Associàzione Sportiva un rapporto contrattuale e
contestualmente accetta i regolamenti, le clausole ed i dettami imposti
della relativa Federazione.
E' fuor di dubbio dunque che quello che viene posto in essere risulti
un vero e proprio contratto e quindi ricompreso dai dettami codicistici
privatistici e quindi competente al giudice di merito ordinario.
Ma di contro "il rapporto istaurato tra l'atleta e l'Associazione non può
ritenersi esclusivamente di natura associativa in quanto viene a
presentarsi contestualmente un rapporto di Natura Atipica ( do ut des ) ;
infatti l'Associazione utilizza l'atleta per perseguire i propri fini ed
offre in contropartita al contraente la possibilità ( che altrimenti
non avrebbe avuto ) di esercitare in forma organizzativa ( perchè
sottoposto ai dettami delle Federazioni ) l'attività ludica - sportiva
".
Le problematiche dunque ad oggi ricondotte al vincolo sportivo di
natura dilettantistico ancora non vengono a risolversi a favore di
quest'ultimo anche se, per relationem, tutt'oggi si ritiene ovvia
l'applicazione della legge legge 18 novembre 1996 n. 586 per gli atleti
professionistici.
Ciò nonostante tale istituto ancora vigente si continua a tentare di
far rientrare in una serie di istituti che giustifichino ancora la sua
esistenza ; così si è ricondotto il vincolo sportivo nel patto di non
concorrenza ovvero nel divieto di recesso unilaterale ed ancora nella
forma atipica di contratto pocanzi riportato.
Violazione dei Diritti indisponibili del tesserato ;
La nullità del Vincolo sportivo, per l'atleta tesserato con la Società
ovvero Associazione sportiva affiliata ad una Federazione, è sancita
già dall' Art. 1418 c.c. in quanto in contrasto con le norme imperative
previste dall'ordinamento pubblico.
Nello specifico con ;
l' Art. 1 della Legge 23 Marzo 1981 n. 91 che recita :
" l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale
o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero
".
L' Art. 18 della Costituzione che recita ;
" I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...
"
Dal Comma 2 dell' Art. 24 del Codice Civile che recita :
"L'Associato può sempre recedere dall' Associazione [ 1373 c.c. ]
se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato...
"
Dall' Art. 20 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948 che recita:
"Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione... "
[ Cassaz.Civ. , Sez. 1, 14 del 1997, n. 4244 in Mass. giur. lav. 1998,18 ]
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