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: Nozioni : Pubblicazioni ;
TAVOLA ROTONDA ; "Il Diritto dello Sport.
Prospettive e soluzioni " -
ASPETTI CIVILISTICI DELLE SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Pubblicato da
: Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 13 / 03 / 2009


Introduzione :

Il fenomeno delle società sportive, sia sul versante professionistico che dilettantistico, presenta profili rilevanti a livello giuridico. Vi è stata al riguardo un'evoluzione legislativa che ha tenuto conto sempre di più delle funzioni di tali società, regolandone i presupposti, i requisiti, le particolarità (ma anche gli aspetti regolati dal diritto comune), nonché le agevolazioni fiscali applicabili. Per quest'ultimo profilo è sicuramente da apprezzare la scelta dettata per le società sportive dilettantistiche, agevolate attraverso facilitazioni contabili e fiscali per il perseguimento dei loro "obiettivi socialmente rilevanti". Tutto ciò sempre con la finalità di "bilanciare" la specificità del fenomeno sportivo con l'assoggettamento alla normativa statale. Lo sport ha radici molto antiche, ma è passato col tempo dall'essere un'attività di elite ad un fenomeno di massa, che coinvolge ed interessa nel mondo miliardi di persone. Non esiste altra attività umana che eserciti su un numero di persone cosi elevato (di ogni razza, lingua e ceto sociale) un richiamo tanto potente; lo sport non è più solo una mera attività ludica, ma è anche spettacolo e business imprenditoriale. In Italia lo sport genera un fatturato di 46.000 miliardi di vecchie lire l'anno. Occorre evidenziare che il fenomeno sportivo italiano è molto complesso dal punto di vista delle società, non solo per quelle professionistiche,le quali richiedono una gestione sempre più professionale e imprenditoriale, ma soprattutto per la presenza di una numerosa galassia di associazioni attinenti al dilettantismo sportivo. La complessità deriva anche dal fatto che le società sportive sono soggette a due ordinamenti: quello statale e quello sportivo, anche se in realtà sono state qualificate come soggetti dell'ordinamento sportivo dalla legge istitutiva del CONI, risalente al 1942, abrogata dal D.Lgs. n. 242/1999 (cd. Decreto Melandri), in tema di riordino dell'Ente, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 15/2004 (cd. Decreto Urbani-Pescante). A ciò si aggiunga la rilevanza, sotto un profilo giuridico-economico, che l'ordinamento comunitario ha svolto e continua a svolgere nei confronti dell'ordinamento sportivo: nel Libro Bianco sullo Sport, adottato dalla Commissione europea l'11 luglio 2007, si ribadisce, infatti, che l'attività sportiva è soggetta all'applicazione del diritto dell'Unione europea, non solo con riferimento alle norme relative alla concorrenza e al mercato interno in quanto lo sport costituisce un'attività economica, ma anche in relazione alle norme che vietano ogni forma di discriminazione in base alla nazionalità e alla parità uomo-donna per quanto riguarda il lavoro. Allo stesso tempo lo sport ha alcune caratteristiche specifiche, definite "la specificità dello sport", la quale, secondo la Commissione europea, può essere vista sotto due angolazioni: - la specificità delle attività e delle regole sportive (ad es., mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni); - la specificità della struttura sportiva, la quale comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport; una strutta a piramide delle gare, dal livello di base a quello professionistico, ecc.). La nozione di specificità dello sport viene quindi riconosciuta dalle istituzioni europee, ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto dell'Unione europea.

Inquadramento generale delle società sportive:
il professionismo sportivo e la L. 23 marzo 1981 n. 91


Le società sportive sono inquadrate nell'ordinamento sportivo italiano anche attraverso richiami di tipo legislativo: già nella legge istitutiva del CONI (n. 426/1942), all'art. 10 si stabiliva che "le società e le sezioni sportive debbono essere riconosciute dal CONI e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle federazioni sportive nazionali competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria". I requisiti richiesti per dette società sono stati poi specificati con la L. n. 91/1981, sul professionismo sportivo, che impone la forma della società per azioni o quella di società a responsabilità limitata alle società che vogliono stipulare contratti con atleti professionisti. Nella sua formulazione iniziale l'art. 10 della predetta legge prevedeva espressamente che le società sportive titolari di rapporti contrattuali con atleti professionisti non potessero perseguire uno scopo di lucro.

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