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TAVOLA ROTONDA ; "Il Diritto dello Sport.
Prospettive e soluzioni " -
ASPETTI CIVILISTICI DELLE SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE |
Pubblicato da : Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 13 / 03 / 2009
Introduzione :
Il fenomeno delle società sportive, sia sul versante professionistico
che dilettantistico, presenta profili rilevanti a livello
giuridico. Vi è stata al riguardo un'evoluzione legislativa
che ha tenuto conto sempre di più delle funzioni di tali società,
regolandone i presupposti, i requisiti, le particolarità (ma
anche gli aspetti regolati dal diritto comune), nonché le
agevolazioni fiscali applicabili. Per quest'ultimo profilo
è sicuramente da apprezzare la scelta dettata per le società
sportive dilettantistiche, agevolate attraverso facilitazioni
contabili e fiscali per il perseguimento dei loro "obiettivi
socialmente rilevanti". Tutto ciò sempre con la finalità di
"bilanciare" la specificità del fenomeno sportivo con l'assoggettamento
alla normativa statale. Lo sport ha radici molto antiche,
ma è passato col tempo dall'essere un'attività di elite ad
un fenomeno di massa, che coinvolge ed interessa nel mondo
miliardi di persone. Non esiste altra attività umana che eserciti
su un numero di persone cosi elevato (di ogni razza, lingua
e ceto sociale) un richiamo tanto potente; lo sport non è
più solo una mera attività ludica, ma è anche spettacolo e
business imprenditoriale. In Italia lo sport genera un fatturato
di 46.000 miliardi di vecchie lire l'anno. Occorre evidenziare
che il fenomeno sportivo italiano è molto complesso dal punto
di vista delle società, non solo per quelle professionistiche,le
quali richiedono una gestione sempre più professionale e imprenditoriale,
ma soprattutto per la presenza di una numerosa galassia di
associazioni attinenti al dilettantismo sportivo. La complessità
deriva anche dal fatto che le società sportive sono soggette
a due ordinamenti: quello statale e quello sportivo, anche
se in realtà sono state qualificate come soggetti dell'ordinamento
sportivo dalla legge istitutiva del CONI, risalente al 1942,
abrogata dal D.Lgs. n. 242/1999 (cd. Decreto Melandri), in
tema di riordino dell'Ente, successivamente modificato dal
D.Lgs. n. 15/2004 (cd. Decreto Urbani-Pescante). A ciò si
aggiunga la rilevanza, sotto un profilo giuridico-economico,
che l'ordinamento comunitario ha svolto e continua a svolgere
nei confronti dell'ordinamento sportivo: nel Libro Bianco
sullo Sport, adottato dalla Commissione europea l'11 luglio
2007, si ribadisce, infatti, che l'attività sportiva è soggetta
all'applicazione del diritto dell'Unione europea, non solo
con riferimento alle norme relative alla concorrenza e al
mercato interno in quanto lo sport costituisce un'attività
economica, ma anche in relazione alle norme che vietano ogni
forma di discriminazione in base alla nazionalità e alla parità
uomo-donna per quanto riguarda il lavoro. Allo stesso tempo
lo sport ha alcune caratteristiche specifiche, definite "la
specificità dello sport", la quale, secondo la Commissione
europea, può essere vista sotto due angolazioni: - la specificità
delle attività e delle regole sportive (ad es., mantenere
un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni);
- la specificità della struttura sportiva, la quale comprende
in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni
dello sport; una strutta a piramide delle gare, dal livello
di base a quello professionistico, ecc.). La nozione di specificità
dello sport viene quindi riconosciuta dalle istituzioni europee,
ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione
generale dall'applicazione del diritto dell'Unione europea.
Inquadramento generale delle società sportive:
il professionismo sportivo e la L. 23 marzo 1981 n. 91
Le società sportive sono inquadrate nell'ordinamento sportivo
italiano anche attraverso richiami di tipo legislativo: già
nella legge istitutiva del CONI (n. 426/1942), all'art. 10
si stabiliva che "le società e le sezioni sportive debbono
essere riconosciute dal CONI e dipendono disciplinarmente
e tecnicamente dalle federazioni sportive nazionali competenti,
le quali possono anche esercitare su di esse un controllo
di natura finanziaria". I requisiti richiesti per dette società
sono stati poi specificati con la L. n. 91/1981, sul professionismo
sportivo, che impone la forma della società per azioni o quella
di società a responsabilità limitata alle società che vogliono
stipulare contratti con atleti professionisti. Nella sua formulazione
iniziale l'art. 10 della predetta legge prevedeva espressamente
che le società sportive titolari di rapporti contrattuali
con atleti professionisti non potessero perseguire uno scopo
di lucro.
[ Continua
a pagina 2 ] |
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