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REGIONE
LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA
Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e
pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997 |
Medicina
dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive
ART. 1 (Finalità)
1. La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli
obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla
promozione della tutela sanitaria delle attività sportive,
alla promozione degli interventi relativi alla medicina
dello sport, nonché alla promozione ed alla diffusione dell'educazione
sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e
sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico
e di miglioramento dello stato della salute.
ART.2 (Attività sportive)
1. Le attività sportive possono essere agonistiche e non
agonistiche.
2. Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte
da aspetto competitivo e da prestazioni sportive di elevato
livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed
organizzate esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni
sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto
riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale.
3. Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte
da un impegno competitivo non tendente al conseguimento
di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate
dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione
per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello comunale,
provinciale e regionale.
ART. 3 (Destinatari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) ai cittadini residenti nella Regione per la promozione
dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria
e sportiva;
b) agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello
e grado svolgono attività motoria o sportiva;
c) a coloro che praticano o intendono praticare in forma
organizzata attività sportive non agonistiche a carattere
motorio formativo o attività fisico-ricreativa;
d) a coloro che praticano o intendono praticare attività
sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica
o professionistica, nonché ai partecipanti ai giochi della
gioventù;
e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.
ART.4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla
presente legge, svolge le seguenti funzioni:
a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello
sport di cui all'articolo 16;
b) nomina con delibera di Giunta ai sensi dell'articolo
13 i componenti della Commissione medica regionale per i
ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva
agonistica e fissa con deliberazione della Giunta regionale
le modalità di funzionamento del Comitato tecnico consultivo
di cui all'articolo 20, comma 4;
c) predispone il libretto sanitario sportivo dell'atleta
di cui all'articolo 9.
ART. 5 (Funzioni delle Aziende UUSSLL)
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) nell'ambito delle
disposizioni legislative nazionali e della programmazione
sanitaria regionale provvedono:
a) alla tutela della salute degli sportivi, attraverso le
visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi
di medicina dello sport;
b) all'istruttoria delle domande presentate dagli specialisti
in medicina dello sport per l'iscrizione all'elenco regionale
di cui all'articolo 16;
c) all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli
ambulatori e gli studi di medicina dello sport e sulla qualità
delle prestazioni.
Continua... |
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