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Tutela Sanitaria Sportiva

DirittoSport

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA

Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997

Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive

... Continua

ART.9 (Libretto sanitario sportivo)
1. L'Assessorato competente in materia sanitaria predispone un modello di libretto sanitario sportivo personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita di cui all'articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare: a) le generalità dell'atleta;
b) lo sport praticato;
c) la data della visita di idoneità;
d) gli accertamenti eseguiti e richiesti;
e) l'esito finale della visita;
f) le visite di controllo;
g) la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica;
h) la società sportiva di appartenenza;
i) il timbro della struttura pubblica o il timbro con il numero dell'elenco regionale e la firma.
2. Il libretto sanitario sportivo è strettamente personale ed è consegnato dalla società o organizzazione sportiva all'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.
3. Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi provvedono le società sportive od il CONI in conformità al modello definito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, dalla Regione.
4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.
5. Il libretto è ritirato dallo specialista all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

ART.10 (Idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. Ai soggetti riconosciuti idonei alla pratica sportiva agonistica viene rilasciato in duplice copia il certificato di idoneità di cui all'articolo 6, comma 1, secondo il modello di cui all'allegato 3 del D.M. sanità 18 febbraio 1982 come modificato dal D.M. sanità 28 febbraio 1983.
2. I certificati sono consegnati:
a) all'atleta;
b) all'azienda USL di appartenenza, la quale provvede ad istituire un apposito archivio.
3. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico sulla scheda di valutazione medico-sportiva di cui all'articolo 6, comma 3, relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per almeno cinque anni.
4. La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione dell'attività agonistica.
5. Il medico visitatore invia all'Azienda USL di competenza, semestralmente, una lista delle visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica comprendente il nome, lo sport per cui è stata richiesta la visita, la data e l'esito. L'Azienda USL trasmette i dati all'Osservatorio Epidemiologico regionale, ai fini della conoscenza epidemiologica delle principali patologie e cause di non idoneità.

ART.11 (Non idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. La non idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve risultare a seguito degli accertamenti sanitari svolti.
2. L'esito negativo, con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:
a) all'interessato;
b) all'Azienda USL di residenza;
c) all'Assessorato regionale competente in materia sanitaria.
3. Alla società sportiva e alla federazione di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
4. Sulla conservazione della documentazione sanitaria si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10.
5. Nel certificato di non idoneità deve essere indicata la facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione medica regionale di cui all'articolo 13.

Continua...
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