Home Page
Mission
News & Media
Staff
Contatti
-Navigazione del Portale :-Home Tutela Sanitaria Sportiva


- Attività Legale
Consulenza Legale Sportiva
Costituzione ASD
Tutela sanitaria sportiva
Tutela atleti e procuratori
Tutela Società Sportive
Accordi di Sponsorizzazione
 
- In Merito al Diritto Sportivo
Normativa Sportiva
Giurisprudenza Sportiva
Cenni Storici al Diritto Sportivo
Tutela Sportiva
Arbitrato Sportivo
Responsabilità Sportiva
Le Società Sportive
Tutela Sanitario Sportiva
Il Vincolo Sportivo
-
- Ricerca nel Sito
- Legal Partner

- Adv e Consigli Spot
Biglietti Concerti e Teatrali
.
 

La solida realtà di DirittoSport.com

Siamo una rete di Imprenditori, Professionisti e Sportivi compententi nel Settore. Ognuno dei professionisti
compententi nella propria sfera di operatività è in grado di soddisfare le esigenze di chiunque, avvicinandosi
alla nostra realtà, richieda o necessiti di consulenza in diritto, in contrattualistica sportiva, di rappresentanza
nonchè necessiti di operazioni di intervento dal punto di vista fisico, atletico o fisioterapico.
Nel Team sono presenti Avvocati, Procuratori, Medici, Preparatori, Fisioterapisti, Fisiatri, Professori e Docenti,
Dottore in Legge e cultori della materia.
Lo Staff, che contraddistingue il progetto DirittoSport, è in grado di seguire il processo satisfattivo di chiunqe
intenda affiancarsi alla nostra struttura.
Per qualsivoglia richiesta di natura sportiva o per conoscere la nostra realtà è possibile contattarci agli indirizzi
presenti nel portale.


Tutela Sanitaria Sportiva

DirittoSport

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA

Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997

Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive

... Continua

ART. 15 (Obblighi degli enti sportivi)
1. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive sono tenute sotto la propria responsabilità a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche, agli accertamenti ed alle certificazioni di cui agli articoli 6 e 7. Sono tenute inoltre a conservare i certificati dei propri tesserati e ad esibirli su richiesta dell'Azienda USL in caso di controllo.
2. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive che organizzino manifestazioni pubbliche a partecipazione libera, concernenti attività ludico-motorie o sportive sono tenute ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di assistenza medica e di pronto soccorso, secondo le disposizioni delle federazioni.

ART.16 (Elenco degli specialisti in medicina dello sport)
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori privati e gli studi privati di cui agli articoli 18 e 19. Ad ognuno degli specialisti è assegnato un codice identificativo regionale.
2. L'elenco di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi privati di cui lo specialista è titolare, anche in forma di associato.
3. Gli interessati presentano all'Assessorato competente in materia sanità, tramite le Aziende USL, domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della specializzazione in medicina dello sport e deve, tra l'altro, contenere l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi presso i quali lo specialista opera e delle relative autorizzazioni.
4. Gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzati a rilasciare le certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 con le modalità contenute negli stessi articoli.
5. L'elenco degli specialisti in medicina dello sport è annualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. L'accertamento di eventuali incompatibilità compete all'Azienda USL che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e al titolare della struttura privata ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti volti a sanare la situazione di incompatibilità pena la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.

ART.17 (Tariffe per la certificazione medico sportiva)
1. Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministro della Sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643 sono quelle stabilite dalla Regione d'intesa con il Ministero della Sanità, con il CONI e la FNOMCeO. 2. L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale carico del richiedente.

ART.18 (Ambulatorio di medicina dello sport)
1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguiti, oltre alle visite per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, gli accertamenti specialistici integrativi, test da sforzo massimale e le visite per portatori di handicaps.
2. L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato ai sensi delle leggi vigenti e deve possedere le attrezzature strumentali di cui all'allegato A.

Continua...
.
.
Approfondimenti dal Portale e dallo Studio : Tag e Meta Tag : Attività di Studio, temi trattati, Attività Svolte ed Informazioni Legali
Diritto dello Sport - Tutela Legale Sportiva - Storia del Diritto Sportivo - Arbitrato Sportivo - Giurisprudenza Sportiva - Atti Dirito Sportivo - Studio Legale Diritto Sportivo
Avvocato e Procuratore Sportivo - Avvocati Diritto Sportivo Online - Il Vincolo Sportivo - Approfondimenti Diritto dello Sport - Avvocati Diritto Sportivo Online -

Il presente sito non ha fini pubblicitari, ma ha come unico scopo quello di fornire informazioni generali sullo studio legale, senza che le medesime possano essere considerate come offerta di
consulenza. Il presente sito altresì non essendo da ritenersi una testata giornalistica non garantisce la completezza e l'aggiornamento dei relativi contenuti normativi.
Altresì il presente portale non costiutisce un'Associazione, una Società Lucrativa od una Società di qualsiasi natura.
Il presente portale è gestito da professionisti indipendenti l'uno dall'altro che portano avanti autonomamente la propria attività professionale e che liberamente hanno mostrato l'interesse ad un
progetto comune. Tutte le attività qui indicate sono gestite in proprio e fatturate dal singolo professionista che assumerà l'incarico professionale a seguito di regolare mandato.


| DirittoSport.com è un sito gestito dall' Avv. Luigi Maggesi | Sede Legale sita in Via dei Castani 80 | CAP : 00172 | Città : Roma | P.IVA 07029931008 | Iscrizione Ordine di Roma tessera numero A29021 |
.