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Tutela Sanitaria Sportiva

DirittoSport

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE APPROVATA

Nella SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata nel
B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997

Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive

... Continua

ART.19 (Studio di medicina dello sport)
1. Per studio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguite oltre alle visite per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica, solo gli accertamenti di base quali la spirometria e l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.
2. Lo studio di medicina dello sport deve possedere gli stessi requisiti strutturali dello studio medico nonché le attrezzature strumentali di cui all'allegato B.

ART.20 (Vigilanza e controllo)
1. Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta ogni due anni.
2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o di altre norme vigenti in materia, su proposta dell'Azienda USL, la Regione diffida lo specialista in medicina dello sport, iscritto all'elenco di cui all'articolo 16, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale ordina la cancellazione dello specialista dall'elenco. Diffida altresì la struttura inadempiente, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca l'autorizzazione.
3. E' istituito un comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport composto da:
a) due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport);
b) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo regionale;
c) due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle Associazioni più rappresentative sul territorio regionale,
d) un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI;
e) un rappresentante designato su base regionale, dal CONI.
4. Il Comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri in merito alle attività svolte presso le strutture di medicina dello sport anche ai fini della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità per il funzionamento del Comitato.

ART.21 (Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l'irrogazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2. Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative e le relative procedure sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

Continua...
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