.
.
Normativa
Giurisprudenza
Cenni Storici al Diritto
Tutela Sportiva
Le Società Sportive
Tutela Sanitaria Sportiva
Bibliografia Diritto Sport
Il CONI

Studio Legale Maggesi




: Nozioni : Pubblicazioni ;
Riflessioni sui provvedimenti disciplinari della
giustizia sportiva

Pubblicato da
: Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 18 / 02 / 2010


Lo scandalo del calcio:

Le recenti vicende di Calciopoli, conclusesi con la decisione della Commissione d'Appello Federale della FIGC e le conseguenti polemiche che la stessa ha inevitabilmente suscitato per la severità delle sanzioni inflitte, anche ad una società di tipo commerciale operante nel mercato,impongono alcune riflessioni sul gradi di pienezza della tutela che la giustizia sportiva riesce a garantire alle squadre federate, alle società di capitali che le gestiscono, ai loro dirigenti, ai giocatori e ai tifosi e sulla possibilità di potersi rivolgere alla giustizia statuale per assegnare tutela giurisdizionale a quelle posizioni giuridiche soggettive dei singoli (di diritto soggettivo e di interesse legittimo) che gli Organi della Giustizia Sportiva, come è stato ampiamente dimostrato, possono, col proprio agire, ledere mediante le proprie decisioni. 1)Ordinamento sportivo e ordinamento statale: E' noto che il nostro ordinamento statale conosce una serie di fenomeni associazionistici complessi e di carattere collettivo (che possiedono i caratteri della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione) considerati a tutti gli effetti degli ordinamenti giuridici settoriali, dotati di una certa autonomia propria, seppure operanti nel rispetto della supremazia dell'ordinamento statale, per i quali è la stessa Costituzione a sancire e riconoscere la legittimità di tale pluralismo (art.2 e 18 Costituzione). Il Fenomeno associazionistico sportivo rientra a pieno titolo nella categoria degli ordinamenti settoriali e in Italia è costituito dal complesso sistema organizzativo che fa capo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), a sua volta affiliato al CIO (Comitato Internazionale Olimpico). L'ordinamento sportivo nazionale, perciò, ha la peculiarità di dover agire in maniera conforme sia alle norme dell'ordinamento statale di riferimento (oltre che dell'ordinamento comunitario, ma sul punto meglio si dirà), che ai precetti dell'ordinamento sportivo internazionale, secondo differenti gradi di autonomia o di dipendenza. In questo quadro, si inserisce il sistema della cosiddetta giustizia sportiva che rappresenta l'insieme di tutti quegli istituti previsti dagli statuti e dai regolamenti di ogni federazione preposti a dirimere le controversie che nascono tra federazioni, associazioni di appartenenza e singoli atleti, tutti soggetti questi che fanno parte dell'ordinamento sportivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che, all'articolo 27 primo comma del Proprio Statuto, prevede che "i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico,organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale". Da detta norma, discende il cosiddetto vincolo di giustizia che fissa il principio secondo cui i sopraelencati soggetti hanno l'obbligo di adire, circa le questioni legate allo svolgimento dell'attività sportiva, gli organi di giustizia sportiva ed accettare e rispettare ogni norma o provvedimento federale. Ed infatti l'art.27, sempre dello Statuto Federale, al successivo comma due, fissa il principio secondo cui essi "in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico". Sennonché, il vincolo di giustizia, nei termini anzidetti, ha in passato sollevato molteplici questioni di legittimità costituzionale, ponendosi in contrasto con norme di rango ad esso superiore. Ci si riferisce, in particolare, all'art 24, primo comma , 103 primo comma e 113 commi primo e secondo della Costituzione. Ciò richiede,quindi, l'introduzione di un necessario distinguo tra le possibili controversie che chiamano in causa gli organi di giustizia sportiva e quelle per le quali si profila l'ammissibilità di ulteriore, diversa tutela da parte degli organi giurisdizionali dello Stato, anche avuto riguardo ai caratteri e ai limiti di operatività dell'anzidetto vincolo di giustizia. In particolare, le controversie riferibili alla giustizia sportiva si possono distinguere in:1)tecniche, quando l'oggetto della contesa è relativo all'organizzazione della gara e al suo regolare svolgimento; 2) disciplinari, quando vengono emanati provvedimenti atti a reprimere comportamenti in contrasto con i principi dell'attività sportiva; 3) economiche, quando le controversie sono di natura patrimoniale o economica; 4)amministrative, quando vengono emanati provvedimenti volti a precludere parzialmente o totalmente la partecipazione di un soggetto nell'ambito dell'ordinamento sportivo o a impugnare atti degli organi di governo delle federazioni. Detta necessaria premessa dovrebbe consentire di giungere alla conclusione che il vincolo di giustizia di cui si è detto non ha carattere assoluto, ma la sua validità dovrà essere limitata alle sole questioni rilevanti unicamente all'interno dell'ordinamento sportivo e che ivi esauriscono i propri effetti e, quindi, per rapporti non lesivi di posizioni giuridiche soggettive (ossia non lesive di diritti soggettivi e interessi legittimi) tutelati e disciplinati dall'ordinamento statale nei termini sopra riferiti. Mentre le questioni di tipo tecnico, quelle di cui al precedente punto 1, (si pensi alla omologazione del risultato di una partita) non rilevano per l'ordinamento giuridico statuale, è fuor di dubbio che rilevanza assumano le questioni di tipo economico/patrimoniale e amministrativo, seppure sorte in ambito sportivo e in questioni riferibili in quell'ordinamento.

[ Continua a pagina 2 ]
Ricerca Diritto Online

Consigli e Spot

Spot e Sponsor Diritto Sport
©DirittoSport.com - P.Iva : 07029931008
Tag e Metatag : Diritto dello Sport - Diritto Sportivo - Tutela Legale Sportiva - Storia del Diritto Sportivo - Arbitrato Sportivo -
Giurisprudenza Sport - Atti Diritto Sportivo - Studio Legale Diritto dello Sport - Avvocati diritto Sportivo Online - Vincolo Sportivo
Studio e Realizzazione - Studio Legale Diritto Sportivo- Contatti - Privacy Policy - Disclaimer - WebMail - Condizioni Generali - Staff