.
.
Normativa
Giurisprudenza
Cenni Storici al Diritto
Tutela Sportiva
Le Società Sportive
Tutela Sanitaria Sportiva
Bibliografia Diritto Sport
Il CONI

Studio Legale Maggesi
: Nozioni : Pubblicazioni ;
Riflessioni sui provvedimenti disciplinari della
giustizia sportiva

Pubblicato da
: Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 18 / 02 / 2010


Lo scandalo del calcio:
... [ Continua da pagina 1 ]

Più problematico appare l'inquadramento delle questioni inerenti i provvedimenti disciplinari (quelli tra cui rientrano le decisioni della CAF). 2.Il conflitto tra la giustizia sportiva e quella statuale: i provvedimenti disciplinari. Giudice ordinario o Giudice Amministrativo? Il decreto legge n.220/2003 (decreto salvacalcio). Sul punto, proprio con l'intento di definitivamente risolvere la questione inerente al vincolo di giustizia e ai suoi limiti, è intervenuto il Legislatore nazionale che, con il noto decreto legge 19 Agosto 2003, n.220 (meglio noto come decreto salvacalcio), convertito in legge 17 ottobre 2003, n.280, ha normato l'istituto in esame. Dall'esame dei primi tre articoli del decreto citato, sembrerebbe che di alcune controversie (quelle indicate alle lettere a e b del primo comma dell'art.2) debba occuparsi la Giustizia sportiva (si badi senza alcuna possibilità di ulteriore diversa tutela da parte di altro Giudice statuale almeno stando alla lettera del primo comma dell'art 3; il Giudice ordinario su può occupare delle controversie inerenti a questioni sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, mentre il Giudice amministrativo (cui viene affidata giurisdizione, definita, esclusiva) avrebbe titolo a conoscere le questioni inerenti ad atti del Coni ovvero della Federazione che non fossero riservate (vedi lettere a e b del comma 1 art.2 di cui sopra si è detto) alla giustizia sportiva. Dal quadro normativo sopra evidenziato, emergono talune perplessità di legittimità costituzionale dell'intera disciplina posto che sembrerebbe che siano state espropriate del loro Giudice naturale tutte quelle posizioni giuridiche sostanziali, attinenti alle società, associazioni e atleti federati, lese dagli effetti di una decisione di organi interni della Federazione stessa che, da sempre, per giurisprudenza pacifica e incontestata, sono invece ritenuti atti paritetici e non autoritativi come meglio infra si preciserà. Ne consegue che la previsione di un arretramento dello Stato e delle forme di tutela giudiziaria immanente che Esso deve offrire ai suoi cittadini e ai soggetti (anche economici) che lo compongono costituisce atto di straordinaria violazione degli elementari principi costituzionali di cui sopra si è detto. Paradossalmente, infatti, prima facie, sembrerebbe che qualsiasi interpretazione che si volesse eseguire sulla portata delle norme citate non consenta di superare il limite, da quelle offerto, dell'assegnazione di giurisdizione esclusiva del G.A alle sole questioni (non avrebbe potuto, in effetti, essere diversamente anche alla luce dei recentissimi orientamenti in simili ipotesi manifestati dalla Corte Costituzionale che hanno come presupposto un atto amministrativo del Coni ovvero della Federazione sportiva sempre che, comunque ed in ogni caso, non siano sottoposte già (la norma dice in maniera riservata quindi in forma esclusiva) Ai sensi dell'art.2, al Giudice sportivo. Eppure, prendendo le mosse da un generale principio giuridico interpretativo secondo cui le norme giuridiche vanno interpretate alla luce dei principi costituzionali nel senso che tra piu interpretazioni possibili deve prevalere quella che non contrasti con i dettami costituzionali, discende che, laddove il secondo comma dell'art.2 del decreto citato riferisce che le società hanno l'onere di adire e non già che possono solo ricorrere al giudice sportivo si attribuisce una competenza a conoscere certe vicende, ma non già una giurisdizione esclusiva in capo alla Giustizia sportiva, tanto è che ove il Legislatore ha assegnato e ripartito la giurisdizione nell'art 3 lo ha fatto indicando ciò espressamente anche nella rubrica della stessa norma, individuando le ipotesi di giurisdizione speciale del GA. Può agevolmente concludersi, per effetto della riferita esegesi interpretativa, che l'art.2 impone agli associati l'esigenza di previamente adire l'autorità sportiva senza, però, ad un tempo, escludere che l'associato possa rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Statale, non rinvenendosi alcuna preclusione a riguardo nella norma considerata. E' pur vero, in effetti, che l'art.3 disciplina i casi in cui il Giudice Ordinario e quello Amministrativo intervengono in fatti che possano incidere e coincidere con la Giustizia sportiva, ma è altrettanto vero che, laddove ciò avviene per il Giudice ordinario, la norma non può affatto dirsi tassativa e categorica, ma dovrà intendersi in maniera esemplificativa e generica. Laddove, cioè, essa prevede per i casi di rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti la Giurisdizione ordinaria (ribadita a chiarissime lettere dalla citata sentenza della Corte Costituzionale) ogni qual volta venisse in rilievo una attività paritetica e non quindi autoritativa ( per cui vi sarebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo nei termini sopra esposti) può essere legittimamente esercitata la forma di tutela giurisdizionale che costituzionalmente è ad ognuno garantita. Non è un caso che all'articolo 1, il Legislatore si sia preoccupato di riconoscere, da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, dall'altro però facendo espressa riserva nei casi di rilevanza per l'ordinamento sportivo, cosi riespandendo i limiti della Giurisdizione Ordinaria che, all'apparenza, l'articolo 2 del citato decreto sembrava aver sacrificato e compresso in favore di quella sportiva. D'altro canto, una lettura diversa della norma rileverebbe un ulteriore profilo di costituzionalità posto che violerebbe il principio di autonomia sancito dall'art.18 della Costituzione, imponendo un limite alla facoltà di scelta del Giudice (Ordinario o Sportivo) a cui devolvere la cognizione della controversia. Così, ricollegandosi a quanto sopra si diceva, la lettura interpretativa fornita del decreto legge n.220/2203 consente di superare le obiezioni di legittimità costituzionale cui, diversamente, si esporrebbe e nuovamente ridimensionando i limiti del vincolo di giustizia contenuti nella clausola statutaria citata. (art.27). Infatti, nel riparto delle materie di competenza tra giurisdizione sportiva e amministrativa, il Legislatore non ha fatto altro che lasciare al Giudice Sportivo le questioni di natura tecnica, a quello Ordinario quelle economico/patrimoniali e disciplinari, lasciando alla giurisdizione del Giudice Amministrativo solo ed esclusivamente le controversie cosiddette amministrative, dove interviene la spendita di una potestà pubblica e autoritativa nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anzi, già lo si è detto, il legislatore, preoccupato dell'esigenza di garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia, ha riaffermato la Giurisdizione del Giudice Ordinario (almeno in relazione alle controversie di carattere disciplinare, posto che quelle tecniche hanno solo rilevanza interna e per quelle patrimoniali ha riconosciuto espressamente la giurisdizione all'art. 3 del citato decreto) dettando un principio generale secondo cui l'ordinamento statuale garantisce la propria tutela (giuridica) in relazione a quelle situazioni giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo che siano rilevanti anche per l'ordinamento statuale (ciò a dire per le quali si sia consumata una lesione di una posizione giuridica di diritto soggettivo e interesse legittimo). E che, nei provvedimenti disciplinari adottati di recente dalla Caf per la vicenda cosiddetta di calciopoli vi sia detta rilevanza, è del tutto pacifico. La quotazione in borsa della società sportiva, i contratti per l'esclusività dei diritti televisivi, le sponsorizzazioni a diverso titolo sono alcuni esempi di situazioni giuridiche soggettive (diritto soggettivo) di rilevanza connesse con l'ordinamento sportivo (ed, in particolare, con la sanzione disciplinare disposta dalle Autorità Federali), che legittimano la possibilità dei soggetti di adire gli organi statali per chiedere tutela. 3 )Giurisdizione Ordinaria:profili processuali. Una volta chiarito, quindi, che in relazione alla sentenza della Caf in materia disciplinare è ammissibile una tutela giurisdizionale del Giudice Ordinario si pongono tre ordini di problemi di natura processuale: 1) il primo attinente alla verifica dell'esaurimento degli eventuali gradi della giustizia sportiva; 2) il secondo inerente ai limiti del petitum e della causa pretendi; 3) il terzo ed ultimo, relativo alla possibilità di ricorrere a misure cautelari. a) Sotto il primo profilo, infatti, un problema pone la formulazione dell'art.27, terzo comma, dello Statuto della Federazione nella parte in cui stabilisce che " le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e le Federazioni, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport presso il CONI.

[ Continua a Pagina 3 ]
Ricerca Diritto Online

Consigli e Spot

Spot e Sponsor Diritto Sport
©DirittoSport.com - P.Iva : 07029931008
Studio e Realizzazione - Studio Legale Diritto Sportivo- Contatti - Privacy Policy - Disclaimer - WebMail - Condizioni Generali - Staff