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TAVOLA ROTONDA ; "Il Diritto dello Sport.
Prospettive e soluzioni " -
ASPETTI CIVILISTICI DELLE SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Pubblicato da
: Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 13 / 03 / 2009


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Le società e le associazioni dilettantistiche ;

Dopo aver richiamato, seppure in sintesi, le disposizioni riguardanti le società sportive professionistiche, occorre ora procedere all'analisi della "base" della piramide sulla quale si poggia l'esercizio di attività sportive e cioè le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Questi soggetti sono quelli che hanno meno visibilità dal punto di vista dei media, ma che dal punto di vista quantitativo interessano la maggior parte degli sportivi. Anche sotto il profilo legislativo tali società hanno subito molte innovazioni e sono state oggetto di varie disposizioni di legge ad hoc (in primis, la L. n. 289/2002, Legge finanziaria 2003), che sempre di più ne evidenziano l'importanza anche da una "prospettiva sociale". In via generale, può essere opportuno evidenziare come la qualificazione (per quel che riguarda gli atleti) professionisti-non professionisti sia stata oggetto di reiterate critiche, sotto il profilo giuridico, ma ancor prima economico, perché non è raro che un atleta dilettante possa percepire compensi simili a quelli di un professionista; per quel che riguarda le società sportive, invece, mentre, come ricordato, l'attività professionistica persegue la finalità di lucro, quella non professionistica non può avere fini di lucro, neanche indiretto. Le società sportive dilettantistiche (di capitali o cooperative) sono costituite ai sensi del comma 17, lettera c) dell'articolo 90 della L. n. 289/2002. Ne consegue la possibilità di costituire società di capitali senza scopo di lucro (inteso come lucro soggettivo e cioè divieto di distribuire utili, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di realizzarli e reinvestirli nell'attività sportiva (lucro oggettivo), attraverso l'esercizio di attività commerciali) per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in evidente deroga alle disposizioni societarie contenute nel codice civile, in particolare l'art 2274, il quale prevede tra i requisiti necessari di ogni società lo scopo di divisione degli utili tra i soci (cosiddetto lucro soggettivo) EVOLUZIONE LEGISLATIVA E REQUISITI STATUTARI Volendo brevemente tracciare una panoramica legislativa sul mondo dello sport dilettantistico è palese il fatto che per molto tempo il legislatore si è disinteressato di questo fenomeno, lasciando spazio alla libera iniziativa di chi gestiva i soggetti facenti parte di tale mondo. Dal 2003 sono state invece tracciate delle disposizioni specifiche che prendessero atto delle particolarità delle attività sportive dilettantistiche e dei soggetti che ne fanno parte, favorendoli soprattutto per quel che riguarda il "settore contabile-finanziario", purché rispondessero a determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. Oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, non può più esimersi dall'essere gestito in conformità alle diverse normative vigenti sia di fonte sportiva che statale. Occorre, quindi, che i responsabili del settore abbandonino definitivamente la mentalità dell'improvvisazione manageriale ed acquisiscano una cultura gestionale evoluta, professionale, nel rispetto delle regole giuridiche ed economiche. Innanzitutto sono previste diverse forme giuridiche per esercitare attività sportive dilettantistiche, come indicato dall'art. 90 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002: -per le associazioni sportive dilettantistiche: quelle riconosciute regolate dagli artt. 14 ss. c.c.) e quelle non riconosciute (regolate dagli artt. 36 ss. c.c.); -per le società sportive: le forme di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative (quest'ultima forma è stata introdotta dall'art. 4, comma 6-bis del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2004, n. 128). Tale nuova figura societaria tende a dare una risposta in termini economico-organizzativi alle nuove esigenze dei medi e grandi sodalizi che esplicano le loro attività nell'ambito dello sport dilettantistico. Focalizzando la nostra attenzione sulle società e associazioni sportive, si può evidenziare in primis come lo statuto debba uniformarsi ai seguenti principi (art. 90, comma 18): Obbligo di costituzione con atto scritto. Denominazione. Organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, compresa quella didattica: questo deve essere l'oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica. Assenza dello scopo di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal Coni. Rispetto del principio di democraticità, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni, in quanto per le società di capitali o cooperative si applicano le disposizioni del codice civile (i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte). Divieto per gli amministratori di una società o associazione sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva: tale divieto fa riferimento non solo ai poteri di amministrazione di un'altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni in un'altra società sportiva dilettantistica. Redazione di rendiconti economico-finanziari. Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di scioglimento della società: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs. n. 460 del 1997, che ha introdotto le cd. onlus. Sono esentati dalle previsioni sopra riportate i gruppi sportivi militari firmatari di convenzioni con il Coni.

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