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TAVOLA ROTONDA ; "Il Diritto dello Sport.
Prospettive e soluzioni " -
ASPETTI CIVILISTICI DELLE SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE |
Pubblicato da : Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 13 / 03 / 2009
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Le società e le associazioni dilettantistiche ;
Dopo aver richiamato, seppure in sintesi, le disposizioni
riguardanti le società sportive professionistiche, occorre
ora procedere all'analisi della "base" della piramide sulla
quale si poggia l'esercizio di attività sportive e cioè le
società e le associazioni sportive dilettantistiche. Questi
soggetti sono quelli che hanno meno visibilità dal punto di
vista dei media, ma che dal punto di vista quantitativo interessano
la maggior parte degli sportivi. Anche sotto il profilo legislativo
tali società hanno subito molte innovazioni e sono state oggetto
di varie disposizioni di legge ad hoc (in primis, la L. n.
289/2002, Legge finanziaria 2003), che sempre di più ne evidenziano
l'importanza anche da una "prospettiva sociale". In via generale,
può essere opportuno evidenziare come la qualificazione (per
quel che riguarda gli atleti) professionisti-non professionisti
sia stata oggetto di reiterate critiche, sotto il profilo
giuridico, ma ancor prima economico, perché non è raro che
un atleta dilettante possa percepire compensi simili a quelli
di un professionista; per quel che riguarda le società sportive,
invece, mentre, come ricordato, l'attività professionistica
persegue la finalità di lucro, quella non professionistica
non può avere fini di lucro, neanche indiretto. Le società
sportive dilettantistiche (di capitali o cooperative) sono
costituite ai sensi del comma 17, lettera c) dell'articolo
90 della L. n. 289/2002. Ne consegue la possibilità di costituire
società di capitali senza scopo di lucro (inteso come lucro
soggettivo e cioè divieto di distribuire utili, fatta salva,
in ogni caso, la facoltà di realizzarli e reinvestirli nell'attività
sportiva (lucro oggettivo), attraverso l'esercizio di attività
commerciali) per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche,
in evidente deroga alle disposizioni societarie contenute
nel codice civile, in particolare l'art 2274, il quale prevede
tra i requisiti necessari di ogni società lo scopo di divisione
degli utili tra i soci (cosiddetto lucro soggettivo) EVOLUZIONE
LEGISLATIVA E REQUISITI STATUTARI Volendo brevemente tracciare
una panoramica legislativa sul mondo dello sport dilettantistico
è palese il fatto che per molto tempo il legislatore si è
disinteressato di questo fenomeno, lasciando spazio alla libera
iniziativa di chi gestiva i soggetti facenti parte di tale
mondo. Dal 2003 sono state invece tracciate delle disposizioni
specifiche che prendessero atto delle particolarità delle
attività sportive dilettantistiche e dei soggetti che ne fanno
parte, favorendoli soprattutto per quel che riguarda il "settore
contabile-finanziario", purché rispondessero a determinati
requisiti soggettivi ed oggettivi. Oggi un ente sportivo dilettantistico,
indipendentemente dalle sue dimensioni, non può più esimersi
dall'essere gestito in conformità alle diverse normative vigenti
sia di fonte sportiva che statale. Occorre, quindi, che i
responsabili del settore abbandonino definitivamente la mentalità
dell'improvvisazione manageriale ed acquisiscano una cultura
gestionale evoluta, professionale, nel rispetto delle regole
giuridiche ed economiche. Innanzitutto sono previste diverse
forme giuridiche per esercitare attività sportive dilettantistiche,
come indicato dall'art. 90 della L. n. 289 del 27 dicembre
2002: -per le associazioni sportive dilettantistiche: quelle
riconosciute regolate dagli artt. 14 ss. c.c.) e quelle non
riconosciute (regolate dagli artt. 36 ss. c.c.); -per le società
sportive: le forme di società per azioni, società a responsabilità
limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative
(quest'ultima forma è stata introdotta dall'art. 4, comma
6-bis del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni,
nella L. 21 maggio 2004, n. 128). Tale nuova figura societaria
tende a dare una risposta in termini economico-organizzativi
alle nuove esigenze dei medi e grandi sodalizi che esplicano
le loro attività nell'ambito dello sport dilettantistico.
Focalizzando la nostra attenzione sulle società e associazioni
sportive, si può evidenziare in primis come lo statuto debba
uniformarsi ai seguenti principi (art. 90, comma 18): Obbligo
di costituzione con atto scritto. Denominazione. Organizzazione
delle attività sportive dilettantistiche, compresa quella
didattica: questo deve essere l'oggetto principale indicato
nello statuto di una società sportiva dilettantistica. Assenza
dello scopo di lucro e previsione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati
anche in forme indirette: questo principio è obbligatorio
per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal Coni. Rispetto
del principio di democraticità, con la previsione dell'elettività
delle cariche sociali: questo principio può essere applicato
solo dalle associazioni, in quanto per le società di capitali
o cooperative si applicano le disposizioni del codice civile
(i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote
sottoscritte). Divieto per gli amministratori di una società
o associazione sportiva dilettantistica di ricoprire cariche
sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva: tale divieto fa riferimento non solo ai poteri di
amministrazione di un'altra società o associazione sportiva
dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni in
un'altra società sportiva dilettantistica. Redazione di rendiconti
economico-finanziari. Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio
sociale in caso di scioglimento della società: è un principio
già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche
il cui statuto è adeguato al D.Lgs. n. 460 del 1997, che ha
introdotto le cd. onlus. Sono esentati dalle previsioni sopra
riportate i gruppi sportivi militari firmatari di convenzioni
con il Coni.
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