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TAVOLA ROTONDA ; "Il Diritto dello Sport.
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ASPETTI CIVILISTICI DELLE SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Pubblicato da
: Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 13 / 03 / 2009


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Le associazioni non riconosciute: atto costitutivo, statuto,
organi dell'associazione ;


Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, solo in mancanza di una diversa volontà degli associati è possibile far ricorso in via analogica alle disposizioni regolanti casi analoghi per le associazioni riconosciute, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. L'art. 36 c.c. prevede che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Atto costitutivo e Statuto La legge non richiede, in generale, particolari formalità per la costituzione di associazioni non riconosciute tant'è che ai fini civilistici non è previsto neanche l'atto scritto potendosi formare, gli accordi costitutivi, anche verbalmente; unica eccezione si rileva quando vengono apportati all'associazione beni immobili a titolo di proprietà o di godimento ultra novennale o a tempo indeterminato: per il qual caso l'atto scritto è indispensabile stante il disposto dell'art. 1350 c.c.. Tale principio subisce però una deroga nell'ipotesi di associazioni sportive dilettantistiche, per la cui costituzione la L. n. 289/2002, come modificata nel 2004, richiede, come visto, l'obbligo della forma scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata), nonché la previsione, nello statuto, dei principi sopra richiamati, oltre alle clausole che debbono regolare per il presente e per l'avvenire l'ordinamento dell'associazione, sia verso i soci, sia verso gli organi delegati a governare le sorti sportive, morali e finanziarie dell'associazione, sia verso i terzi. Organi sociali Le associazioni non riconosciute regolamentano autonomamente, in base al disposto dell'art. 36 c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione. Di conseguenza gli organi sociali, i loro compiti ed i loro poteri, vengono stabiliti nello statuto. Gli organi sociali essenziali sono: - il presidente - il segretario - l'assemblea dei soci - il consiglio direttivo - il collegio dei revisori dei conti (o collegio sindacale) - il collegio dei probiviri. OBBLIGAZIONI SOCIALI La tutela dei terzi viene regolata dall'art. 38 c.c., il quale prevede che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Prevede altresì una responsabilità personale e solidale con quella dell'associazione di coloro che hanno agito in nome e per conto di essa. Essa si configura come una forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi, che possono fare affidamento sulla solvibilità di chi ha rappresentato verso di loro l'associazione. Tale responsabilità non è a carico di tutti coloro che, essendo a capo dell'ente hanno, comunque, approvato l'operazione e concorso a darvi esecuzione, pur senza aver partecipato alla stipulazione del negozio, ma soltanto a carico delle persone che siano entrate in relazione giuridica con il terzo, dichiarando la volontà dell'ente, qualunque carica esse ricoprono e ancorché siano semplici associati (Cass., sent. n. 5746 del 12 marzo 2001). Secondo la giurisprudenza, inoltre, qualora una persona abbia assunto ope legis verso terzi responsabilità personale per avere operato per conto di una associazione non riconosciuta, la sua responsabilità continua a sussistere anche dopo la cessazione dell'incarico e, quindi, la persona medesima può essere convenuta in giudizio con l'azione ex contractu in via principale e diretta senza che sia necessario escutere in precedenza il fondo comune (Cass., sent. n. 4266 del 7 aprile 1992). SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In merito allo scioglimento delle associazioni non riconosciute il codice civile non prevede norme. Pertanto, qualora l'attività di scioglimento e di liquidazione non sia disciplinato nello statuto, è da ritenere applicabile, per analogia, l'art. 27 del codice civile. Le associazioni in pratica, possono sciogliersi per il decorso del termine, per il conseguimento dello scopo sociale, per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e per il venir meno di tutti gli associati. Tuttavia quando lo statuto regola la fase di scioglimento è opportuno che esso consideri almeno la maggioranza con cui l'assemblea deve deliberare e la destinazione dell'eventuale residuo attivo di liquidazione. La prima questione è importante per dirimere eventuali contestazioni dei soci: quando la validità della deliberazione è statutariamente regolata non si pone il problema del quorum necessario per lo scioglimento e non occorre che i soci siano preventivamente chiamati a deliberare per fissare la maggioranza necessaria. In merito alla seconda questione occorre ricordare che il residuo attivo non può essere suddiviso tra i soci e che una eventuale clausola statutaria di tale misura è senz'altro nulla. L'assunto deriva dal fatto che: - l'associazione è priva dello scopo di lucro; - l'adesione del socio non è volta a fini economico-lucrativi; - il fondo comune non è ripartibile fra i soci neanche in caso di recesso, giusta la disposizione dell'art. 37 c.c, e dell'art. 90, comma 18 della L. n. 289/2002.

Avv. Sabrina Rondinelli
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