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TAVOLA ROTONDA ; "Il Diritto dello Sport.
Prospettive e soluzioni " -
ASPETTI CIVILISTICI DELLE SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE |
Pubblicato da : Avv. Sabrina Rondinelli
Data ; 13 / 03 / 2009
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da pagina 3 ]
Le associazioni non riconosciute: atto costitutivo, statuto,
organi dell'associazione ;
Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli articoli
36, 37 e 38 del codice civile, solo in mancanza di una diversa
volontà degli associati è possibile far ricorso in via analogica
alle disposizioni regolanti casi analoghi per le associazioni
riconosciute, compatibilmente con la struttura di ogni singolo
rapporto. L'art. 36 c.c. prevede che l'ordinamento interno
e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Atto costitutivo e Statuto La legge non richiede, in generale,
particolari formalità per la costituzione di associazioni
non riconosciute tant'è che ai fini civilistici non è previsto
neanche l'atto scritto potendosi formare, gli accordi costitutivi,
anche verbalmente; unica eccezione si rileva quando vengono
apportati all'associazione beni immobili a titolo di proprietà
o di godimento ultra novennale o a tempo indeterminato: per
il qual caso l'atto scritto è indispensabile stante il disposto
dell'art. 1350 c.c.. Tale principio subisce però una deroga
nell'ipotesi di associazioni sportive dilettantistiche, per
la cui costituzione la L. n. 289/2002, come modificata nel
2004, richiede, come visto, l'obbligo della forma scritta
(atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata),
nonché la previsione, nello statuto, dei principi sopra richiamati,
oltre alle clausole che debbono regolare per il presente e
per l'avvenire l'ordinamento dell'associazione, sia verso
i soci, sia verso gli organi delegati a governare le sorti
sportive, morali e finanziarie dell'associazione, sia verso
i terzi. Organi sociali Le associazioni non riconosciute regolamentano
autonomamente, in base al disposto dell'art. 36 c.c., l'ordinamento
interno e l'amministrazione. Di conseguenza gli organi sociali,
i loro compiti ed i loro poteri, vengono stabiliti nello statuto.
Gli organi sociali essenziali sono: - il presidente - il segretario
- l'assemblea dei soci - il consiglio direttivo - il collegio
dei revisori dei conti (o collegio sindacale) - il collegio
dei probiviri. OBBLIGAZIONI SOCIALI La tutela dei terzi viene
regolata dall'art. 38 c.c., il quale prevede che, per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Prevede altresì una responsabilità personale e solidale con
quella dell'associazione di coloro che hanno agito in nome
e per conto di essa. Essa si configura come una forma di fideiussione
ex lege, disposta a tutela dei terzi, che possono fare affidamento
sulla solvibilità di chi ha rappresentato verso di loro l'associazione.
Tale responsabilità non è a carico di tutti coloro che, essendo
a capo dell'ente hanno, comunque, approvato l'operazione e
concorso a darvi esecuzione, pur senza aver partecipato alla
stipulazione del negozio, ma soltanto a carico delle persone
che siano entrate in relazione giuridica con il terzo, dichiarando
la volontà dell'ente, qualunque carica esse ricoprono e ancorché
siano semplici associati (Cass., sent. n. 5746 del 12 marzo
2001). Secondo la giurisprudenza, inoltre, qualora una persona
abbia assunto ope legis verso terzi responsabilità personale
per avere operato per conto di una associazione non riconosciuta,
la sua responsabilità continua a sussistere anche dopo la
cessazione dell'incarico e, quindi, la persona medesima può
essere convenuta in giudizio con l'azione ex contractu in
via principale e diretta senza che sia necessario escutere
in precedenza il fondo comune (Cass., sent. n. 4266 del 7
aprile 1992). SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In merito allo scioglimento
delle associazioni non riconosciute il codice civile non prevede
norme. Pertanto, qualora l'attività di scioglimento e di liquidazione
non sia disciplinato nello statuto, è da ritenere applicabile,
per analogia, l'art. 27 del codice civile. Le associazioni
in pratica, possono sciogliersi per il decorso del termine,
per il conseguimento dello scopo sociale, per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo e per il venir meno di tutti
gli associati. Tuttavia quando lo statuto regola la fase di
scioglimento è opportuno che esso consideri almeno la maggioranza
con cui l'assemblea deve deliberare e la destinazione dell'eventuale
residuo attivo di liquidazione. La prima questione è importante
per dirimere eventuali contestazioni dei soci: quando la validità
della deliberazione è statutariamente regolata non si pone
il problema del quorum necessario per lo scioglimento e non
occorre che i soci siano preventivamente chiamati a deliberare
per fissare la maggioranza necessaria. In merito alla seconda
questione occorre ricordare che il residuo attivo non può
essere suddiviso tra i soci e che una eventuale clausola statutaria
di tale misura è senz'altro nulla. L'assunto deriva dal fatto
che: - l'associazione è priva dello scopo di lucro; - l'adesione
del socio non è volta a fini economico-lucrativi; - il fondo
comune non è ripartibile fra i soci neanche in caso di recesso,
giusta la disposizione dell'art. 37 c.c, e dell'art. 90, comma
18 della L. n. 289/2002.
Avv. Sabrina Rondinelli |
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